Normativa e prassi

13 Settembre 2022

Tobin tax, compensazione tramite il modello F24

La società non residente può compensare l’imposta sulle transazioni finanziarie (Itf) con i crediti agevolativi acquisiti attraverso cessione del credito, utilizzando il codice fiscale attribuito in precedenza alla stabile organizzazione liquidata, o nominando un rappresentante fiscale. Con lo stesso codice può, inoltre, attivare un proprio cassetto fiscale e accedere alla piattaforma per l’accettazione dei crediti. È quanto chiarisce, in sintesi, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 453 del 13 settembre 2022

L’istante, soggetto passivo ai fini dell’imposta sulle transazioni finanziarie, è una società non residente che intende acquisire, tramite “cessione del credito”, alcuni bonus, come consente l’articolo 121 del decreto “Rilancio”. Il contribuente precisa che il Centro operativa di Pescara gli ha confermato che può adempiere agli obblighi relativi all’Itf indicando il codice fiscale originariamente attribuito alla sua stabile organizzazione liquidata a fine 2021. Di conseguenza, provvede a versare direttamente l’imposta tramite F24 utilizzando il codice fiscale rimasto attivo successivamente alla liquidazione della sede italiana e alla chiusura della relativa posizione Iva.
In concreto, per tali adempimenti, si avvale della stabile organizzazione che si occupa del versamento e della presentazione del modello di pagamento anche per le altre società del suo stesso gruppo senza stabile organizzazione.
L’istante ricorda che l’imposta sulle transazioni finanziarie, dal 26 febbraio 2022, è entrata nell’elenco dei tributi compensabili con F24 e chiede, alla luce della nuova normativa, come utilizzare correttamente i crediti d’imposta in caso di versamenti:

  • relativi all’Itf effettuati direttamente
  • effettuati per mezzo di un rappresentante fiscale nominato eventualmente tra i soggetti del gruppo cui l’istante appartiene.

L’Agenzia precisa, innanzitutto, che gli adempimenti fiscali connessi all’imposta sulle transazioni finanziaria possono essere eseguiti dai non residenti tramite stabile organizzazione o nomina di un rappresentante fiscale. In alternativa, possono agire direttamente, ma se obbligati alla presentazione della dichiarazione sono tenuti a identificarsi in Italia ai fini fiscali.
Per maggiori dettagli, il documento di prassi rimanda ai chiarimenti forniti con la risposta n. 347/2020, con la quale si precisava che un soggetto non residente con stabile organizzazione e, quindi, in possesso di un suo codice fiscale, che decide di avvalersi di un rappresentante fiscale e di estinguere la stabile organizzazione, deve chiudere la posizione Iva di quest’ultima e conservare il codice fiscale attribuitogli, che può essere utilizzato dal nuovo incaricato per effettuare gli adempimenti fiscali.

Delineato il quadro normativo essenziale ai fini dei chiarimenti richiesti, l’Agenzia delle entrate spiega alla società come compensare correttamente i crediti d’imposta acquisiti.
Come proposto dal contribuente, la società può attivare un proprio cassetto fiscale con il codice fiscale attribuito alla stabile organizzazione cessata ed effettuare la compensazione dell’Itf con i crediti agevolativi acquisiti per “cessione del credito”.
In alternativa, può usufruire della compensazione per mezzo di un rappresentante fiscale scelto tra i sostituti d’imposta previsti dall’articolo 23 del Dpr n. 600/1973.
Tuttavia, salvo contraria disposizione di legge, l’istante può nominare anche la stabile organizzazione italiana di un’altra società del suo stesso gruppo.
Il rappresentante fiscale può limitarsi a comunicare la propria nomina all’indirizzo all’Agenzia delle non essendo tenuto a richiedere contestualmente l’attribuzione del codice fiscale per l’istante rappresentato, in quanto già in possesso di quello assegnato alla stabile organizzazione cessata.

Per quanto concerne la compensazione dei crediti agevolativi, nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate dovrà essere indicato come cessionario il codice fiscale dell’istante. Ciò comporta il caricamento dei bonus sull’apposita Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia riservata all’istante. La società dovrà, quindi, collegarsi alla piattaforma e accettare i crediti d’imposta ricevuti e, per casi specifici, comunicare anche l’opzione di utilizzo in compensazione tramite F24.
Il modello di pagamento può essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

L’F24 può essere compilato e inviato in due diverse modalità:

  • indicando esclusivamente il codice fiscale della società istante che può inviarlo direttamente oppure tramite un intermediario incaricato (ad esempio un Caf). Per l’addebito dell’eventuale saldo a debito dovrà essere indicato un conto corrente bancario o postale intestato alla società stessa
  • oppure può essere inviato dal rappresentante fiscale della società. In tal caso nel modello F24 sono indicati due codici fiscali. Il “primo” è del contribuente e cioè dell’istante, il “secondo” (coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare) è del rappresentante fiscale e va accompagnato dal codice identificativo “72”. Il modello potrà essere trasmesso direttamente dal rappresentante fiscale, oppure, anche in questo caso, tramite un intermediario incaricato. Dovrà, inoltre, essere indicato un conto corrente bancario o postale intestato al rappresentante fiscale.
Tobin tax, compensazione tramite il modello F24

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