1 Agosto 2022
Successione e comunione di beni, il c/c del de cuius imponibile al 100%
Anche in comunione dei beni, si dichiarano per intero, in successione, conti correnti intestati unicamente al coniuge defunto, stipendi maturati e quote da questo versate come socio sul libretto, salvo che il superstite dimostri l’esistenza dei presupposti che consentono di applicare la comunione legale differita. In estrema sintesi, è quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 398 del 1° agosto 2022.
L’istante ha perso il coniuge in data 5 giugno 2021, e trovandosi in regime di comunione legale dei beni, chiede se il conto corrente bancario, gli stipendi maturati e le indennità per ferie e permessi non goduti e non riscossi dal defunto, le quote versate come socio prestatore sul libretto produttive di interessi, tutti con titolarità esclusiva del de cuius, rientrino nella successione per il 50% del loro valore.
L’incertezza del contribuente deriva dai diversi orientamenti giurisdizionali tra i quali l’indirizzo secondo cui il saldo attivo di un c/c intestato alla persona deceduta andrebbe tassato per intero, visto che la comunione legale fra i coniugi riguarderebbe solo gli acquisti effettuati dopo le nozze.
L’Agenzia ricorda che la comunione dei beni implica prevalentemente la contitolarità e cogestione dei beni acquistati, anche separatamente, durante il matrimonio, e le aziende gestite da entrambi e costituite dopo le nozze. Con la morte di uno dei componenti della coppia il matrimonio si scioglie e con esso la comunione.
Il codice civile (articoli 177 e 178) prevede, tuttavia, anche la “comunione differita” (“de residuo”), applicabile, tra l’altro:
- “ai frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione”
- “ai proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati”.
Tali beni entrano in comunione soltanto se non consumati al momento dello scioglimento di questa.
Per quanto riguarda l’imposta sulle successioni e donazioni, la disciplina stabilisce, tra l’altro, che appartengono, in via presuntiva, all’attivo ereditario “i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome” (articolo 11, Dlgs n. 346/1990).
La norma introduce, inoltre, la presunzione per cui le quote dei depositi bancari e dei conti correnti bancari e postali cointestati, si considerano uguali, salvo diversa destinazione. Di conseguenza, il deposito o c/c intestato soltanto a uno dei due, va incluso nell’attivo ereditario per l’intero ammontare.
Dopo avere spiegato nel dettaglio come determinare la base imponibile dell’imposta di successione con riferimento ai crediti oggetto dell’interpello, il documento di prassi richiama quanto precisato sull’argomento con la circolare n. 53/1989 e cioè che non fanno parte della comunione dei beni i conti correnti a nome esclusivo del defunto. Va da sé che la corrispondente somma finisce in successione per intero e non per la metà del suo valore. L’amministrazione finanziaria respinge infatti la tesi secondo cui il c/c costituirebbe comunione di beni “de residuo”, in quanto tale definizione è riferibile specificamente ed esclusivamente a frutti di beni personali o a proventi dell’attività separata di uno dei coniugi, non consumati al momento dello scioglimento della comunione.
Il coniuge superstite ha, tuttavia, la possibilità di dimostrare la contitolarità e la riconducibilità di tali beni nella comunione provandone i presupposti.
Le Entrate ritengono, quindi, che, salvo prova contraria, ai fini della determinazione dell’imposta di successione debba essere considerato l’intero importo del saldo del conto corrente intestato al defunto a meno che il coniuge superstite non dimostri che ci siano i termini per applicare la comunione legale differita. Stesse conclusioni per le quote depositate sul libretto.
Infine, il documento di prassi chiarisce che fanno parte dell’attivo ereditario anche le somme maturate e non ancora incassate dal defunto al momento del decesso. Tali valori, secondo il ragionamento di sopra effettuato potrebbero confluire nella comunione “de residuo” in quanto non consumati.
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