Analisi e commenti

17 Giugno 2022

Dalla specificità delle cooperative, la modifica di tre principi contabili

L’Organismo italiano di contabilità (Oic), lo scorso 9 giugno, ha pubblicato alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali necessari a disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. Dato il numero limitato delle modifiche, già sottoposte a consultazione, piuttosto che emanare un principio contabile ad hoc per le cooperative, l’Oic ha preferito intervenire con emendamenti ai principi generali esistenti.

Nello specifico, i principi contabili interessati sono: Oic 28 (Patrimonio netto), Oic 9 (Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali) e Oic 12 (Composizione e schemi del bilancio di esercizio).

La novità principale è legata al trattamento contabile dei ristorni ai soci, previsti dall’articolo 2545-sexies del codice civile. Il ristorno è un istituto tipico delle società cooperative e rappresenta l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa.

In mancanza di una specifica previsione normativa, nella prassi si sono venute a creare due diverse modalità operative per la contabilizzazione dei ristorni: alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico; altre, invece, contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione ai soci come una distribuzione di utili.

L’Oic, nell’emendamento del principio contabile 28, è intervenuto sul tema, optando per una soluzione principle-based, fondata sull’esistenza, o meno, alla data di chiusura dell’esercizio, di un’obbligazione a erogare il ristorno, derivante dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della cooperativa, ai soci.
In caso di obbligo a erogare il ristorno, questo dovrà essere rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore. L’imputazione verrà iscritta come costo o come rettifica di ricavo, secondo la natura del ristorno, con contropartita tra i debiti. Ad esempio, nel caso di cooperative di lavoro e conferimento, il ristorno andrà a integrare i costi dell’esercizio, mentre nel caso delle cooperative di consumo, a rettificare i ricavi.

Viceversa, se l’atto costitutivo, lo statuto o il regolamento non prevedono un obbligo, il ristorno al socio dovrà essere contabilizzato al pari di una distribuzione di utile, nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci, sorge l’obbligo in capo alla società alla ripartizione.
Al riguardo si evidenzia che, a differenza dei dividendi, i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma proporzionali agli scambi avvenuti tra cooperativa e socio, e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci.
  
Gli altri punti affrontati negli emendamenti riguardano:

  • la classificazione delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa previste dalla legge n. 59/1992, che devono essere iscritte, al pari delle altre categorie di azioni, nel capitale sociale delle società cooperative (Oic 28 nuovo paragrafo 9A) dando evidenza, nella nota integrativa, del numero e del valore nominale (modifica al paragrafo 41)
  • le modalità di impairment test per le cooperative che tengono conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve (Oic 9)
  • le specifiche indicazioni da inserire in nota integrativa (ex articoli 2513 e 2545-sexies del codice civile (Oic 12). Sul punto l’Organismo italiano di contabilità ha ritenuto di confermare la prassi già consolidata, che vede le società cooperative, rientranti nella categoria delle micro-imprese e che non redigono la nota integrativa, fornire le informazioni in calce allo stato patrimoniale.
Dalla specificità delle cooperative, la modifica di tre principi contabili

Ultimi articoli

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Integratori alimentari con Iva al 10%, serve la classificazione delle Dogane

L’aliquota Iva ridotta, pari al 10%, non può applicarsi in via generalizzata alle vendite di integratori alimentari, essendo riconosciuta solo se i prodotti sono classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui al regolamento Cee 2658/87, allegato 1.

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Depositi fiscali e recupero Iva, che fare per il surplus d’imposta

L’azienda che acquista gasolio per autotrazione immesso in un deposito fiscale, senza addebito Iva al momento della transizione, in base al regime introdotto dalla legge di bilancio 2018, e provvede al versamento cumulativo dell’imposta sulla stima delle estrazioni previste, recupera l’eventuale eccedenza Iva nei periodi successivi fino a esaurimento del credito.

Attualità 3 Maggio 2024

Attenzione allo “smishing”, falsi rimborsi che corrono via sms

È in circolazione una nuova forma di false comunicazioni dell’Agenzia delle entrate costruite ad arte da malintenzionati per acquisire illecitamente dei dati.

Attualità 2 Maggio 2024

Definizione agevolata dei pvc, modello fac-simile dell’Agenzia

A partire dai verbali emessi dalle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile, il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione può scegliere di definire il suo contenuto integrale con sanzioni particolarmente ridotte, secondo il nuovo istituto previsto dall’articolo 5-quater del Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto