Normativa e prassi

27 Aprile 2022

Animali morti e insetti vivi per rettili: per l’Iva al 10% parla la “nomenclatura”

Possono fruire dell’aliquota ridotta nella misura del 10% le cessioni di animali morti congelati da destinare all’alimentazione dei rettili e rapaci. Secondo le precisazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si tratta, infatti, di prodotti che non subiscono alcuna lavorazione ad eccezione del congelamento e che possono essere classificati codice NC 05119985 a patto che sia specificatamente dichiarato, nell’imballaggio o nella bolla di accompagnamento, che non sono destinati all’alimentazione umana. È una delle precisazioni contenute nella risposta n. 220 del 27 aprile 2022 dell’Agenzia delle entrate.

L’istante, in sintesi, chiede dei chiarimenti sulla corretta all’aliquota Iva da applicare al commercio elettronico di animali congelati (ratti, topi, pulcini e quaglie) e di insetti vivi (grilli, locuste, tarme della farina.), destinati entrambi all’alimentazione di rettili e rapaci.

Per quanto concerne il quesito riguardante gli “insetti vivi” come grilli, locuste, tarme della farina, blatte, parimenti destinati all’alimentazione di rettili e rapaci, l’Agenzia ricorda che, in base al parere tecnico richiesto all’Adm, vanno classificati come “Animali vivi”, alla Voce 0106: “Altri animali vivi” e, più specificatamente, al codice NC 01064900: -“Insetti”, –“altri”.

Considerando che l’aliquota Iva ridotta si può applicare solo ai beni e servizi tassativamente elencati nella Tabella A, parti II, II-bis e III allegata al Decreto Iva, l’Agenzia ritiene che, sulla base della classificazione fornita da Adm, alle cessioni di animali morti congelati, come ratti, conigli, quaglie e pulcini destinati all’alimentazione di rettili e rapaci, si può applicare l’aliquota Iva del 10% in base al n. 19) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, che richiama “prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15)”.

Diversamente gli insetti vivi destinati all’alimentazione di rettili e rapaci sconteranno l’aliquota ordinaria, in quanto la relativa classificazione prevede l’Iva al 10% solo per “altri animali vivi destinati all’alimentazione umana” e per “api e bachi da seta” (n. 7) della Tabella A, parte III), destinando quindi alle altre tipologie di insetti l’aliquota Iva ordinaria.

Animali morti e insetti vivi per rettili: per l’Iva al 10% parla la “nomenclatura”

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