27 Aprile 2022
Nessuna tassazione per il surplus erogato alle farmacie contro il Covid
Non sono rilevanti né ai fini Iva né ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap le remunerazioni aggiuntive corrisposte, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale. Come tutti gli aiuti economici riconosciuti in via eccezionale per fare fronte all’emergenza da Covid-19 sono, infatti, esenti da tassazione.
È, in sintesi, quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 219 del 27 aprile 2022, su input del quesito di una farmacia che ha appunto ricevuto la somma aggiuntiva per le medicine fornite in convenzione con il Ssn.
La misura straordinaria è prevista dal decreto interministeriale 11 agosto 2021 del ministero della Salute in applicazione del Dl n. 41/2021 (decreto “Sostegni”).
L’istante ritiene che il surplus assegnato sia fuori campo Iva e che non concorra alla formazione dell’imponibile dell’imposte dirette perché equiparabile ai contributi a fondo perduto riconosciuti in via eccezionale durante l’emergenza da coronavirus. L’Agenzia conferma.
Un’operazione è rilevante ai fini Iva, ricorda infatti il documento di prassi, se erogata a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere e cioè quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (circolari n. 34/2013 e n. 20/2015).
Non è il caso dei contributi oggetto dell’interpello visto che i destinatari del beneficio, in cambio della remunerazione aggiuntiva, non si impegnano a rispettare nessuna delle suddette obbligazioni.
Il decreto che introduce l’agevolazione specifica, tra l’altro, che il beneficio è strettamente connesso all’emergenza da Covid-19, è riconosciuto per un periodo limitato e non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata.
Sono caratteristiche che lo fanno inquadrare come un vero e proprio ristoro e che, quindi, come i contributi a fondo perduto erogati per contrastare la pandemia, è fuori dal campo Iva.
Per quanto riguarda le imposte dirette la soluzione va ricercata nell’articolo 10-bis del decreto “Ristori” (Dl n. 137/2020). La disposizione prevede espressamente che non concorrono alla formazione dell’imponibile relativo alle imposte dirette né dell’Irap “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi”.
È quindi la norma a parlare e ad escludere da tassazione, anche in questo caso, la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale alle farmacie.
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