Analisi e commenti

25 Marzo 2022

Cessioni intracomunitarie – 4 la rilevanza del sistema Vies

L’articolo 1, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 192/2021 ha introdotto il comma 2-ter nell’articolo 41 del Dl n. 331/1993, prevedendo, come requisiti sostanziali della cessione intracomunitaria, l’indicazione della partita Iva del cessionario e la presentazione dei modelli Intrastat.
Il predetto decreto legislativo, a sua volta, è stato approvato al fine di recepire la direttiva Ue 2018/1910 (la “Quick fixes”), che ha apportato alcune modifiche alla direttiva n. 2006/112/Ce, tra le quali particolarmente rilevante risulta essere quella all’articolo 138, norma omologa a quella contenuta nel richiamato articolo 41 del Dl n. 331/1993.

L’importanza del Vies nell’attuale panorama normativo
Il termine “Vies” è un acronimo e sta a significare: “Vat information exchange system“. In pratica esso designa il sistema di informazioni che gli Stati membri forniscono in relazione agli operatori autorizzati a effettuare scambi intracomunitari.
Con le modifiche apportate all’articolo 138 della direttiva n. 2006/112/Ce e i conseguenti adeguamenti dell’articolo 41 del Dl n. 331/1993, il possesso della partita Iva con il relativo codice Iso e l’iscrizione nel sistema Vies, nonché la presentazione degli elenchi Intra, rappresentano elementi sostanziali (e non più formali) necessari per poter operare in ambito comunitario.

In particolare, il comma 2-ter dell’articolo 41 prevede che “le cessioni di cui al comma 1, lettera a), […] costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso“.

Gli adempimenti formali
L’articolo 35 del Dpr n. 633/1972 stabilisce che i soggetti, che iniziano un’attività d’impresa o professionale, devono rendere, entro trenta giorni, un’apposita dichiarazione all’Agenzia delle entrate.
Tale dichiarazione va presentata a un qualunque ufficio dell’Agenzia, quindi, anche diverso da quello di domicilio fiscale; l’obbligo può essere assolto anche tramite la “Comunicazione Unica” da inviare ai Registri imprese istituiti presso le Camere di commercio (articolo 35, comma 8, decreto Iva).
A seguito della dichiarazione di inizio attività o della “Comunicazione Unica”, l’esercente attività d’impresa o professionale riceve un numero di partita Iva, che va indicato nelle fatture, nelle dichiarazioni, nella home page del sito web e in ogni altro documento, ove richiesto.

Nella dichiarazione (comunque trasmessa) devono risultare una serie di dati, tra i quali particolare importanza rivestono le indicazioni di cui alla lettera e-bis) del comma 2 dell’articolo 35.
Viene, infatti, previsto che i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, devono manifestare tale volontà nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12 per le persone fisiche e modello AA7/10 per i soggetti diversi); va quindi compilato l’apposito rigo del quadro I, nel quale deve essere indicato l’ammontare presunto del volume degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie.
Secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 7-bis la predetta opzione determina l’immediata inclusione nella banca dati Vies, prevista, a livello comunitario, dall’articolo 17 del regolamento Ce n. 904/2010. A seguito dell’esercizio dell’opzione, il soggetto può quindi legittimamente effettuare operazioni intracomunitarie.

Il controllo della partita Iva
L’articolo 35-quater del decreto Iva prevede che “l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA“.

In attuazione della predetta norma, è stata quindi implementata, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, un’apposita pagina di interrogazione per poter effettuare tale verifica.
Analogo riscontro è possibile anche sul sito dell’Unione europea.

fine
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 3 marzo
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 9 marzo
la terza puntata è stata pubblicata mercoledì 16 marzo

Cessioni intracomunitarie – 4 la rilevanza del sistema Vies

Ultimi articoli

Dati e statistiche 28 Luglio 2026

Mutui ipotecari e grandi città: nel 2025 richieste in aumento

I dati raccolti dall’Osservatorio del mercato immobiliari evidenziano un andamento positivo per tutta la penisola, con incrementi diffusi sia nel numero degli immobili sia dei capitali Nello scorso anno le otto principali città italiane per popolazione hanno concentrato oltre 25 miliardi di euro di capitale finanziato con mutui ipotecari, pari al 18,3% del totale nazionale.

Attualità 28 Luglio 2026

Ispezioni immobiliari online, il report sul gradimento degli utenti

Apprezzati la praticità e semplicità del servizio che dal 2023 consente di consultare telematicamente i documenti di pubblicità immobiliare non digitalizzati Valutazione positiva da parte degli utenti per il servizio dell’Agenzia delle entrate che consente agli utenti di consultare online i documenti di pubblicità immobiliare conservati in formato cartaceo.

Dati e statistiche 28 Luglio 2026

Rapporto mutui ipotecari, in aumento i finanziamenti extra-immobiliari

I tassi medi ponderati alla prima rata si sono attestati al 4,12%, in diminuzione dello 0,86% sul 2024.

Attualità 24 Luglio 2026

Dichiarazione Iva 2026 tardiva: valida se inviata entro il 29 luglio

La non tempestività comporta l’applicazione di una sanzione pari a 250 euro, ma con il ravvedimento operoso il contribuente può ridurla a un decimo del minimo, versando quindi solo 25 euro Per la presentazione della dichiarazione Iva 2026 relativa all’anno d’imposta 2025, il termine scaduto lo scorso 30 aprile non rappresenta l’ultima chance.

torna all'inizio del contenuto