Attualità

11 Marzo 2022

Saldo Iva: entro mercoledì 16 marzo in cassa, per l’imposta a debito 2021

È il 16 marzo il giorno da evidenziare nel memorandum dei pagamenti Iva. Il termine riguarda il versamento della differenza tra l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2021 in base alla dichiarazione annuale e il totale delle somme versate a seguito delle liquidazioni periodiche: vale, quindi, per tutti i contribuenti Iva che presentano la dichiarazione annuale. Chi salta l’appuntamento, potrà rimediare, maggiorando, però, a titolo di interesse, le somme dovute dello 0,40% per ogni mese (o frazione di mese) successivo al 16 marzo. Avvalersi di tale facoltà, vuol dire comunque mettersi in regola con il fisco entro il termine previsto per il versamento delle imposte da Redditi, cioè il 30 giugno, e, con un’ulteriore 0,40%, entro il 30 luglio (articolo 17, Dpr n. 435/2001).
Tale regola conta anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte.
L’obbligo del saldo Iva non sussiste se la cifra dovuta non supera 10,33 euro (ossia, per effetto degli arrotondamenti operati in dichiarazione, 10 euro); allo stesso modo, non è rimborsabile l’eventuale saldo negativo che non ecceda quell’importo.

Le regole del versamento
Tutti i contribuenti possono scegliere se pagare in un’unica soluzione o a rate. In quest’ultima ipotesi, le “quote” mensili, tutte di pari importo, vanno versate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo a quello di pagamento della prima rata e maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% mensile, quindi, sulla terza rata sarà necessario aggiungere lo 0,66%, sulla quarta lo 0,99 e così via. Sulla rata di agosto si applica la sospensione feriale, e, pertanto, il versamento può essere effettuato entro il giorno 20. La regolarizzazione deve essere comunque compiuta entro il 16 novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione.

In dettaglio, il saldo Iva può essere versato:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzato fino al 16 novembre, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno, maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, oppure rateizzato dallo stesso 30 giugno, prima maggiorando l’importo dovuto con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi applicando lo 0,33% mensile a ogni rata successiva alla prima
  • in un’unica soluzione entro il 30 luglio, prima maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi applicando sul totale un altro 0,40% per l’ulteriore differimento, oppure rateizzato dallo stesso 30 luglio, prima maggiorando l’importo dovuto con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, poi applicando sul totale un altro 0,40% per l’ulteriore differimento e aggiungendo, infine, lo 0,33% mensile a ogni rata successiva alla prima.

La maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Il termine del 30 luglio, quest’anno, cadendo di sabato è automaticamente prorogato al 1° agosto, che però scivola nell’ulteriore range previsto dall’articolo 37, comma 11-bis del Dl n. 223/2006, ossia la sospensione feriale dal 1° al 20 agosto. Quest’ultima data cade nel 2022 anch’essa di sabato e dunque gli adempimenti sono posticipati al 22 agosto.

Come pagare
Il saldo Iva va versato, come si intuisce, tramite F24, indicando, nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” (Iva annuale saldo); in caso di pagamento rateizzato, i relativi interessi si identificano con il codice “1668”. Inoltre, nella delega di pagamento è necessario riportare:

  • il numero della rata che si sta versando e il numero totale delle rate (ad esempio, “0109” se a marzo si paga la prima di nove rate; per il versamento in unica soluzione, va scritto “0101”)
  • come “anno di riferimento”, il 2021
  • l’importo dovuto arrotondato all’unità di euro, così come esposto nella dichiarazione annuale (per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite). Se si sceglie di pagare a rate e/o alla scadenza di giugno/luglio, l’importo deve essere arrotondato al centesimo di euro (per difetto se la frazione è inferiore a 500 millesimi, altrimenti per eccesso).

I titolari di partita Iva sono obbligati a utilizzare esclusivamente modalità telematiche di pagamento, ossia i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Entratel o Fisconline, ovvero i servizi di internet banking offerti da banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento. Questa seconda opportunità, però, non è percorribile sia in caso di modelli F24 con utilizzo di importi a credito in compensazione, sia in caso di “saldo zero” che di saldo a debito: in tali circostanze, le deleghe di pagamento devono viaggiare solo tramite i canali telematici delle Entrate.
Il versamento può essere effettuato direttamente o attraverso un intermediario abilitato (professionista, associazione di categoria, Caf).

Sul tema, ricordiamo che, per effetto dei commi 923 e 924, dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 (Bilancio 2022), le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022 beneficiano della sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022. I versamenti sospesi vanno effettuati, senza sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022
– o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di tale mese.
Per un maggior approfondimenti vedi l’articolo “Legge di bilancio 2022 e sport – 1 Prosegue lo stop ai versamenti”.

Saldo Iva: entro mercoledì 16 marzo in cassa, per l’imposta a debito 2021

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