4 Marzo 2022
La cessione del preliminare paga il Registro in misura fissa
Il subentro in un contratto preliminare di compravendita tra società, a fronte di un corrispettivo, è un’operazione rilevante ai fini Iva, per cui, in base al principio dell’alternatività delle imposte per la sua registrazione la tassazione è applicata in misura fissa pari a 200 euro. La somma versata dal subentrante non può essere considerata parte della “caparra” originariamente versata.
È questo, in estrema sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 95 del 4 marzo 2022.
La società istante è subentrata, a titolo gratuito, in un contratto preliminare relativo alla compravendita di un immobile, sottoscritto da altre due società, nella qualità di acquirente.
In occasione del compromesso il compratore originario aveva versato una caparra confirmatoria di 70mila euro, con obbligo di versare il resto del prezzo pattuito al momento del rogito.
L’istante precisa che il suo subentro gli costerà solo il rimborso parziale, pari a 50mila euro, della caparra.
Il contribuente pone due quesiti in base a due diverse ipotesi di cessione del contratto preliminare. Chiede quale sia la corretta applicazione dell’imposta di registro:
- per la registrazione della cessione del preliminare a titolo gratuito, in caso, quindi, del solo rimborso parziale della caparra
- la corretta applicazione dell’imposta di registro al momento della registrazione della cessione del preliminare nel caso in cui l’operazione fosse avvenuta a titolo oneroso, cioè a un prezzo superiore alla restituzione della caparra.
L’Agenzia delle entrate fornisce gli elementi normativi necessari a inquadrare il caso. Specifica, tra l’altro, richiamando la risoluzione n. 197/2007, che il contratto preliminare produce tra le parti effetti obbligatori e non reali, non essendo idoneo a trasferire la proprietà del bene o a determinare l’obbligo di corrispondere il prezzo pattuito. L’atto deve essere registrato entro venti giorni dalla sua sottoscrizione ed è soggetto all’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, come stabilisce l’articolo 10 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur.
La Nota alla stessa disposizione dispone tuttavia che, in presenza di una caparra, deve essere applicata l’aliquota dello 0,50%, mentre nel caso di acconti di prezzo non soggetti a Iva si applica l’aliquota del 3 per cento.
In entrambe le ipotesi il tributo pagato è imputato all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
Definiti i criteri di tassazione del contratto preliminare il documento di prassi torna ad analizzare la vicenda dell’interpello e ricorda che l’istante, per subentrare, previo consenso del promittente cedente, ha pagato 50mila euro. Il compromesso di vendita che prevede la possibilità di sostituire una delle parti con un altro contraente avviene a titolo derivato e con effetto ex nunc. Di conseguenza, l’ipotesi comporta il frazionamento dell’operazione in due momenti giuridici diversi cui corrispondono differenti parti del contratto.
In sostanza, l’istante, per effetto della cessione, è subentrato nella promessa di acquisto anche per la parte riguardante la caparra confirmatoria, che resta dunque fissa nei confronti del venditore per entità (70mila euro) e funzione.
L’Agenzia, per essere più chiara, sottolinea che la caparra, diversamente, dall’acconto, non costituisce un anticipo del prezzo pattuito, ma ha natura risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale di una delle parti.
La caparra diventa “acconto” del prezzo di vendita soltanto con la stipula del contratto definitivo.
Da tali elementi emerge che i 50mila euro versati dalla società non possono essere ricondotti alla caparra, non costituiscono, come sostenuto dall’istante, una restituzione parziale della “caparra confirmatoria” bensì, in presenza dei requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti per l’applicazione del tributo, sono un corrispettivo rilevante ai fini Iva.
La cessione di contratto, spiega ancora il documento di prassi a proposito del requisito oggettivo, è una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, come prevede lo stesso decreto Iva secondo cui il “Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: …. 5) le cessioni di contratto di ogni tipo e oggetto” (articolo 3, secondo comma). Le conclusioni del Fisco sono sostenute anche dalla Corte di cassazione (sentenza n. 19399/2005).
In definitiva, analizzato il quadro normativo, la corretta condotta fiscale prevede l’obbligo da parte della società che lascia il suo posto nel preliminare di vendita ad emettere fattura con addebito Iva nei confronti dell’istante. L’imposta dovuta per la registrazione della cessione del contratto dovrà essere applicata in misura fissa in virtù del principio di alternatività Iva/Registro disciplinato dall’articolo 40 del Tur.
Il secondo quesito, secondo l’Agenzia è inammissibile considerata la natura esemplificativa della questione non riconducibile a un caso concreto e personale.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 7 Novembre 2025
Immobili, le indennità di servitù dal 2024 rientrano nei redditi diversi
La nuova formulazione della norma di riferimento impone la tassazione delle somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, anche se derivanti da esigenze di pubblica utilità L’indennità di servitù, corrisposta a titolo di saldo in relazione alla costituzione del diritto reale di godimento, come nel caso di una linea elettrica a servizio di un immobile ubicato in un’area interessata da un esproprio finalizzato alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità, va tassata come reddito diverso.
Normativa e prassi 7 Novembre 2025
Liquidazione Iva di gruppo, focus sull’esonero dalla garanzia
In una risposta ad interpello l’Agenzia fa luce sui requisiti per fruirne con riguardo alle eccedenze di imposta a credito compensate tra le società che fanno parte del perimetro di liquidazione Con una risposta a un interpello, l’Agenzia fornisce chiarimenti sui requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito Iva utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73 comma 3 del Dpr n.
Attualità 7 Novembre 2025
False comunicazioni dell’Agenzia anche a tema rimborsi
In caso di dubbi sulla veridicità delle comunicazioni ricevute apparentemente dalle Entrate, è sempre consigliabile consultare la pagina apposita sul sito istituzionale o rivolgersi all’assistenza Con l’avviso del 7 novembre, è descritta una falsa comunicazione in circolazione che, sfruttando illecitamente il logo dell’Agenzia delle entrate, informerebbe su un presunto rimborso fiscale €1495,39.
Attualità 6 Novembre 2025
Nuova campagna di phishing, sulla dichiarazione delle criptovalute
Una mail fraudolenta induce il destinatario a utilizzare un servizio telematico inesistente dell’Agenzia per effettuare la dichiarazione del proprio patrimonio in valuta virtuale L’Agenzia delle entrate segnala l’ennesimo caso di phishing finalizzato a ottenere i dati degli utenti.