21 Febbraio 2022
Tax credit investimenti nelle Zes: intesa per l’assistenza in Abruzzo
Per ottenere assistenza dedicata sulle tematiche fiscali di carattere generale relative al credito d’imposta per gli investimenti nella zona economica speciale (articoli 1, commi da 98 a 108, legge n. 208/2015; 18-quater, Dl n. 8/2017 e 5, Dl n. 91/2017) dell’Abruzzo e compilare correttamente l’apposito modello, i potenziali beneficiari potranno rivolgersi al Commissario straordinario del Governo per la Zes dell’Abruzzo, Mauro Miccio, il quale, grazie all’intesa siglata oggi con il direttore regionale delle Entrate, Roberto Egidi, avrà un filo diretto con l’Agenzia.
In base al protocollo, infatti, l’Agenzia, al fine di soddisfare l’esigenza manifestata dal Commissario di instaurare una collaborazione strutturata con le Entrate, metterà a disposizione un’apposita casella di posta elettronica, attraverso la quale potranno essere risolti eventuali dubbi applicativi/operativi segnalati dagli interessati al bonus tramite il Commissario.
L’assistenza riguarderà, in particolare, la compilazione del modello di comunicazione del credito e aspetti di carattere generale relativi alla normativa di riferimento, a esclusione di questioni di particolare rilevanza e complessità interpretativa o comunque connesse alla specificità di singoli casi concreti. Per queste situazioni, continuerà a essere necessario attivare gli ordinari strumenti di consulenza giuridico-tributaria previsti dall’ordinamento (istanze di interpello o richieste di consulenza giuridica).
L’accordo è valido per tre anni, allo scadere dei quali potrà essere deciso un eventuale rinnovo per ulteriori periodi.
L’importanza delle Zes
Secondo quanto espressamente previsto dal legislatore, per Zes si intende “una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale” avente le caratteristiche stabilite dal regolamento Ue n. 1315 dell’11 dicembre 2013. Lo scopo delle Zone economiche speciali, istituibili solo nei territori delle regioni meno sviluppate, è quello di creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle imprese già operanti e attrarre nuovi investitori interessati a fare business nel territorio, garantendo un trattamento di favore in termini fiscali, economici, finanziari e logistici. Per vedersi riconosciute le agevolazioni, le imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa Zes. In particolare, a favore delle nuove imprese e di quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nell’ambito della Zes, sono riconosciute agevolazioni e semplificazioni di carattere amministrativo, nonché uno specifico beneficio fiscale consistente in un credito d’imposta, commisurato al costo dei beni acquistati e fino a un tetto massimo. Le agevolazioni sono revocate se le imprese non mantengono la loro attività nella Zes per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento. Il credito d’imposta è esteso anche all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Giugno 2026
Mancata o parziale dichiarazione Iva, arriva l’allerta e anche il rimedio
Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Amministrazione informa e, nello stesso tempo, suggerisce come regolarizzare le eventuali violazioni anche con il ravvedimento operoso Arriva via Pec e, inoltre, alloggia sia nel “Cassetto fiscale” degli interessati sia nel portale “Fatture e Corrispettivi” la comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate avvisa gli operatori Iva che, dopo la verifica delle e-fatture e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2025, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta e, infine, la mancata compilazione del quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge.
Normativa e prassi 9 Giugno 2026
Il nuovo limite per la sostitutiva vale anche per i premi in benefit
Il nuovo tetto di 5mila euro deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati Premi di produttività: il nuovo limite di 5mila euro su cui applicare l’imposta sostitutiva dell’1%, prevista dall’ultima legge di bilancio, vale anche se detti premi, anziché in denaro, sono fruiti come benefit aziendali.
Normativa e prassi 8 Giugno 2026
Se il bonus edilizio spetta al 50% il successivo trasloco non conta
L’agevolazione maggiorata per interventi di ristrutturazione spetta se la casa è abitazione principale all’inizio dei lavori o, in alternativa, alla loro conclusione.
Normativa e prassi 8 Giugno 2026
Tettoia in legno come posto auto: regole precise per la detrazione Irpef
Va negato il beneficio sul reddito se è assente il vincolo di pertinenza all’abitazione principale nel titolo edilizio e se la capannina non è accatastata come autorimessa Con la risposta a interpello n.