16 Febbraio 2022
Oic 35: il principio contabile per gli enti del Terzo settore
Lo scorso 3 febbraio l’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato la versione definitiva del principio contabile di riferimento per gli enti del terzo settore (Ets): l’Oic 35, le cui disposizioni specifiche si rendono necessarie in considerazione delle finalità non lucrative degli Ets. Il nuovo principio contabile è corredato da quattro appendici operative e da alcuni esempi illustrativi e guida la redazione del bilancio di tali enti, con particolare riguardo alla struttura e al contenuto dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione.
In relazione ai postulati del bilancio, il nuovo Oic mette in evidenza che nel Terzo settore i destinatari primari delle informazioni sono, da un lato, coloro che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari), senza nessuna aspettativa di un ritorno, e dall’altro i beneficiari dell’attività svolta dagli enti. Spetta all’organo di amministrazione verificare la sussistenza del postulato della continuità aziendale, ossia la capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro. Tale valutazione può essere effettuata predisponendo un budget relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, che dimostri la presenza di risorse sufficienti a svolgere l’attività nel rispetto delle obbligazioni assunte.
Il documento Oic indica, inoltre, il trattamento contabile relativo ad alcune operazioni specifiche di un Ets, come le:
- Transazioni non sinallagmatiche
Sono le transazioni che non prevedono una controprestazione (ad esempoi, erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi eccetera).
Danno luogo all’iscrizione nello stato patrimoniale di attività rilevate al fair value alla data di acquisizione. L’iscrizione avviene quando il fair value è attendibilmente stimabile; in caso contrario l’ente ne dà conto nella relazione di missione.
In contropartita all’iscrizione delle attività nello stato patrimoniale, nel rendiconto gestionale sono rilevati dei proventi, classificati sulla base della tipologia di attività svolta e nella voce più appropriata.
Qualora l’organo amministrativo dell’ente decida di vincolare le risorse ricevute a progetti specifici, l’ammontare del vincolo è accantonato nell’apposita riserva del patrimonio netto. Il venire meno del vincolo è contabilizzato attraverso il decremento della riserva e la rilevazione dell’utilizzo nel rendiconto gestionale.
Quando invece le liberalità hanno una condizione imposta dal donatore (evento futuro e incerto la cui manifestazione gli conferisce il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa), esse vanno rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce del passivo D5) “debiti per le erogazioni liberali condizionate”. Il debito viene successivamente rilasciato in contropartita alla voce A4) “erogazioni liberali” proporzionalmente al venir meno della condizione.
- Quote associative e apporti da soci fondatori
Le quote associative o apporti ancora dovuti danno titolo a un credito rilevato nella voce a) dello stato patrimoniale, mentre quelli ricevuti nel corso dell’esercizio sono iscritti in contropartita al:
patrimonio netto nella voce AI “Fondo dotazione dell’ente”, se sono relativi alla dotazione iniziale dell’Ente
b) rendiconto gestionale nella voce A1) “proventi da quote associative e apporti dei fondatori” negli altri casi, a meno che dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale dell’ente (ad esempio, apporti per ricapitalizzazione).
I “proventi da quote associative e apporti dei fondatori” sono rilevati nel rendiconto gestionale nell’esercizio in cui sono ricevuti o dovuti.
- Svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali
Gli enti del Terzo settore, ai fini della determinazione del valore d’uso, applicano l’approccio semplificato dell’Oic 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” per determinare le perdite durevoli di valore.
Le eventuali svalutazioni sono rilevate in un’apposita voce del rendiconto gestionale, denominata “svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali”.
Il nuovo Oic 35 si applica ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021 e prevede disposizioni specifiche di prima applicazione.
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