3 Febbraio 2022
L’iperammortamento è assicurato anche con interconnessione tardiva
I centri di lavoro verticale (macchine altamente tecnologiche, adatte a lavorazioni complesse) acquisiti in proprietà e mediante contratto di leasing nel 2018 e interconnessi nel 2021 non perdono la possibilità di fruire dell’iperammortamento (articolo 1, commi 9 e seguenti, legge n. 232/2016), che scatta proprio al momento dell’interconnessione. Il ritardo, però, deve dipendere da condizioni oggettive debitamente documentate. Lo ribadisce l’Agenzia con la risposta n. 71 del 3 febbraio 2022, confermando quanto già precisato lo scorso 8 giugno con un’altra risposta, la n. 394/2021 (vedi articolo “Iperammortamento garantito: conta l’ora dell’interconnessione”), fornita sulla base del parere tecnico reso dal ministero dello Sviluppo Economico.
Nell’occasione, infatti, aveva osservato che, nell’ipotesi di ritardo nell’interconnessione, l’agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina Industria 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il beneficiario fruisce dell’agevolazione.
Quindi, anche in questo caso, l’Agenzia richiama la circolare n. 4/2017, redatta in tandem con il citato ministero, dove, tra l’altro, ha specificato che la fruizione dell’iperammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere del beneficio, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il godimento dell’agevolazione potrà iniziare solo da tale successivo periodo.
In considerazione, poi, della sostanziale analogia del beneficio dell’iper e del superammortamento e del credito di imposta previsto dalle ultime leggi di bilancio, l’Agenzia aggiunge, che, alla situazione posta al suo vaglio, possono essere applicati anche gli ultimi chiarimenti resi con la circolare n. 9/2021. In tale documento di prassi, ha precisato che, sebbene le norme non contemplino espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti, sul punto tornano applicabili le indicazioni fornite con la circolare n. 4/2017 e, in particolare, con l’accennata risposta n. 394/2021.
Pertanto, la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’iperammortamento, ma determina lo slittamento in avanti del momento di fruizione del beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. Tale principio trova conferma sia per i beni acquisiti in proprietà sia attraverso un contratto di leasing.
In questo caso, sempre con riferimento a quanto enunciato nella circolare n. 4/2017, la quota di iperammortamento annualmente fruibile è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale (Dm 31 dicembre 1988) alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iperammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di (temporaneo) superammortamento nei periodi d’imposta precedenti.
A parere dell’Agenzia, infine, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta. Questo perché la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive, che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
Ultimi articoli
Attualità 30 Aprile 2026
Responsabilità solidale appalti: una faq sulla compensazione crediti
I versamenti vanno effettuati tramite F24 indicando il codice fiscale dell’affidatario inadempiente e, come secondo codice fiscale, quello del soggetto che paga Pubblicata una faq sul sito dell’Agenzia delle entrate sulla responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario.
Normativa e prassi 29 Aprile 2026
“General contractor” e Superbonus: chiarimenti sulle spese detraibili
Con un documento di prassi l’Amministrazione fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese sostenute nell’ambito degli interventi agevolati dal Superbonus Con la risoluzione n.
Normativa e prassi 29 Aprile 2026
Ok del ministero dell’Economia ai correttivi Isa per il 2025
La revisione tiene conto della particolare situazione di crisi determinata dalle tensioni geopolitiche, tenendo conto delle differenti realtà economiche e degli andamenti dei diversi settori produttivi Con il decreto Mef dello scorso 15 aprile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile, sono state approvate le modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili al periodo d’imposta 2025.
Attualità 28 Aprile 2026
Più tempo per l’iscrizione all’elenco dei fornitori di cloud & cybersecurity
Per essere acquistati utilizzando il contributo introdotto per aiutare imprese e lavoratori autonomi nella transizione digitale, i prodotti e i servizi devono essere offerti da operatori presenti nella lista del Mimit Voucher per l’acquisto di servizi di cloud computing e di cybersecurity: il termine per presentare le domande di iscrizione all’elenco dei fornitori è prorogato alle 12.