Normativa e prassi

18 Gennaio 2022

In assenza di partecipazioni italiane la norma sull’esterovestizione non vale

La misura che presume, salvo prova contraria, l’esistenza nel territorio dello Stato di società ed enti che detengono direttamente partecipazioni di controllo in società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia o che hanno soci di controllo in prevalenza residenti (articolo 73, comma 5-bis del Tuir) non vale per la società, controllata da una società italiana, che non possiede però partecipazioni in società italiane. È la sintesi della risposta n. 27/2022 dell’Agenzia delle entrate.

L’istante, costituita allo scopo di riunire le competenze di due gruppi, fa sapere che non detiene partecipazioni in società italiane né estere e che è controllata da una società italiana per il 51%. La restante quota del 49%, invece, è detenuta dall’amministratore e socio di uno dei due gruppi a cui l’istante fa capo.

L’Agenzia ricorda che la norma volta a contrastare l’esterovestizione prevede che “salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato“.

Considerando che l’istante è quindi destinata a svolgere un’attività senza detenere partecipazioni in altre società, né italiane, né estere e senza avere la funzione di holding, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame non trova applicazione la norma sull’esterovestizione. Di conseguenza, è irrilevante il secondo quesito con cui l’istante chiedeva dei chiarimenti sul significato di “prevalenza” (di cui al punto b) della citata norma del Tuir) dei consiglieri residenti in Italia, in quanto assorbito dal primo.

In assenza di partecipazioni italiane la norma sull’esterovestizione non vale

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