18 Gennaio 2022
In assenza di partecipazioni italiane la norma sull’esterovestizione non vale
La misura che presume, salvo prova contraria, l’esistenza nel territorio dello Stato di società ed enti che detengono direttamente partecipazioni di controllo in società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia o che hanno soci di controllo in prevalenza residenti (articolo 73, comma 5-bis del Tuir) non vale per la società, controllata da una società italiana, che non possiede però partecipazioni in società italiane. È la sintesi della risposta n. 27/2022 dell’Agenzia delle entrate.
L’istante, costituita allo scopo di riunire le competenze di due gruppi, fa sapere che non detiene partecipazioni in società italiane né estere e che è controllata da una società italiana per il 51%. La restante quota del 49%, invece, è detenuta dall’amministratore e socio di uno dei due gruppi a cui l’istante fa capo.
L’Agenzia ricorda che la norma volta a contrastare l’esterovestizione prevede che “salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato“.
Considerando che l’istante è quindi destinata a svolgere un’attività senza detenere partecipazioni in altre società, né italiane, né estere e senza avere la funzione di holding, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame non trova applicazione la norma sull’esterovestizione. Di conseguenza, è irrilevante il secondo quesito con cui l’istante chiedeva dei chiarimenti sul significato di “prevalenza” (di cui al punto b) della citata norma del Tuir) dei consiglieri residenti in Italia, in quanto assorbito dal primo.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 7 Novembre 2025
Immobili, le indennità di servitù dal 2024 rientrano nei redditi diversi
La nuova formulazione della norma di riferimento impone la tassazione delle somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, anche se derivanti da esigenze di pubblica utilità L’indennità di servitù, corrisposta a titolo di saldo in relazione alla costituzione del diritto reale di godimento, come nel caso di una linea elettrica a servizio di un immobile ubicato in un’area interessata da un esproprio finalizzato alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità, va tassata come reddito diverso.
Normativa e prassi 7 Novembre 2025
Liquidazione Iva di gruppo, focus sull’esonero dalla garanzia
In una risposta ad interpello l’Agenzia fa luce sui requisiti per fruirne con riguardo alle eccedenze di imposta a credito compensate tra le società che fanno parte del perimetro di liquidazione Con una risposta a un interpello, l’Agenzia fornisce chiarimenti sui requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito Iva utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73 comma 3 del Dpr n.
Attualità 7 Novembre 2025
False comunicazioni dell’Agenzia anche a tema rimborsi
In caso di dubbi sulla veridicità delle comunicazioni ricevute apparentemente dalle Entrate, è sempre consigliabile consultare la pagina apposita sul sito istituzionale o rivolgersi all’assistenza Con l’avviso del 7 novembre, è descritta una falsa comunicazione in circolazione che, sfruttando illecitamente il logo dell’Agenzia delle entrate, informerebbe su un presunto rimborso fiscale €1495,39.
Attualità 6 Novembre 2025
Nuova campagna di phishing, sulla dichiarazione delle criptovalute
Una mail fraudolenta induce il destinatario a utilizzare un servizio telematico inesistente dell’Agenzia per effettuare la dichiarazione del proprio patrimonio in valuta virtuale L’Agenzia delle entrate segnala l’ennesimo caso di phishing finalizzato a ottenere i dati degli utenti.