29 Dicembre 2021
Contributi fondo perduto “discoteche”, determinate le somme da erogare
Con il provvedimento firmato oggi, 29 dicembre 2021 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono stabiliti gli importi del contributo a fondo perduto “discoteche” previsto dall’articolo 2 del decreto “Sostegni-bis”, destinato a ristorare le attività che hanno subìto chiusure di almeno 100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.
La norma ha introdotto un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per il 2021, per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva che esercitano in modo prevalente le attività che, a causa delle misure restrittive adottate per evitare la diffusione della pandemia, sono state chiuse per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”).
Inoltre, l’articolo 11 del Dl n. 105/2021 ha destinato prioritariamente una parte del suddetto fondo, pari a 20 milioni di euro, a favore dei titolari di partita Iva la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021.
Con il decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, del 9 settembre 2021 sono stati determinati i criteri per individuare i soggetti beneficiari, l’ammontare del contributo, e le modalità di erogazione, a seguito della presentazione di una istanza telematica all’Agenzia delle entrate (vedi articolo “Stop forzato palestre e discoteche, al via le regole di erogazione del Cfp”).
Il decreto interministeriale del 9 settembre 2021, tra l’altro, ha previsto:
- all’articolo 5, comma 2, che la quota del suddetto fondo pari a 20 milioni di euro è prioritariamente ripartita, in egual misura, tra i soggetti che svolgevano in via prevalente l’attività di cui al codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili” (che alla data del 23 luglio 2021 risultava chius, con un limite massimo di contributo pari a 25.000 euro pro capite;
- all’articolo 5, comma 3, che le restanti risorse (120 milioni di euro), unitamente a eventuali economie derivanti dal riparto di cui al punto precedente, sono distribuite, nelle misure indicate allo stesso comma 3, tra i soggetti che svolgevano come prevalente, alla data del 26 maggio 2021, una delle attività di cui ai codici Ateco 2007 elencati nell’allegato 1 al decreto interministeriale, che sono rimaste chiuse per almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste ammissibili, i contributi riconosciuti ai singoli beneficiari sono ridotti proporzionalmente all’ammontare dei fondi stessi;
- all’articolo 6, che il contributo: o è richiesto tramite istanza da presentare all’Agenzia delle entrate per via telematica, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del 29 novembre 2021 dal direttore della Agenzia o è corrisposto dall’Agenzia mediante accredito diretto sul conto indicato dal richiedente (vedi articolo “Cpf “discoteche”, tutto pronto, dal 2 dicembre il via alle istanze”).
Con il provvedimento odierno, tenuto conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate a tutto il 21 dicembre 2021, vengono stabiliti i due diversi contributi previsti.
Il “contributo maggiorazione discoteche” destinato a coloro che hanno attivato la partita Iva prima del 23 luglio 2021 e la cui attività prevalente è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10” (discoteche, sale da ballo, night-club e simili) è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario.
Il “contributo attività chiuse”, destinato ai soggetti economici che hanno attivato la partita Iva in data antecedente al 26 maggio 2021 e la cui attività prevalente risultante all’Anagrafe tributaria alla data del 26 maggio 2021 è individuata dai codici Ateco 2007 elencati nell’allegato 1 del decreto interministeriale è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.
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