Normativa e prassi

29 Dicembre 2021

Veicoli aziendali a uso promiscuo, in Gazzetta le tabelle per il reddito

Come di consueto è l’Agenzia delle entrate a ufficializzare, con il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la serie generale n. 307 di ieri, 28 dicembre 2021, le tabelle dell’Aci che riportano i costi chilometrici di automobili, ciclomotori e motocicli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dai datori di lavoro, valide per il 2022. Le tabelle vanno elaborate dall’Automobile club d’Italia entro il 30 novembre di ogni anno e comunicate al Mef per consentire il calcolo del reddito che deriva dal bene dato in uso.

La concessione del veicolo aziendale in uso promiscuo è considerato un fringe benefit soggetto a tassazione, come indicato all’ articolo 51 del Tuir. Le tabelle pubblicate ieri sono adeguate a una importante novità: dal 1° luglio del 2021, infatti, il regime di addebito di questo tipo di benefit prevede gradi di imponibilità inversamente proporzionali al livello di inquinamento del veicolo concesso in uso (comma 632 della legge di bilancio 2020).

L’importo valido come fringe benefit, quindi, deve essere calcolato moltiplicando il costo chilometrico indicato nelle tabelle per 15mila km, che sono ritenuti i chilometri di percorrenza convenzionale per l’uso promiscuo, e applicando la percentuale valida per lo specifico livello di emissioni di Co2:  

  • 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2)
  • 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km
  • 50% con emissioni da 160 a 190 g/km
  • 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

La modifica apportata dalla legge di bilancio 2020 rientra negli incentivi all’utilizzo di veicoli meno inquinanti. La norma conferma la tassazione forfettaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ma la percentuale che determina l’imponibile aumenta gradatamente in base al livello di inquinamento provocato, stimato sui valori di emissione di anidride carbonica (g/km di Co2), desumibili dalle tabelle.
L’attuale regime deve essere applicato ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio del 2020 (vedi articolo “Fringe benefit veicoli: una sola data per l’avvio della nuova disciplina”).

Il valore desunto con i parametri suindicati, ricordiamo infine, è del tutto forfettario e prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del veicolo o della percorrenza che l’utilizzatore effettua realmente.

Veicoli aziendali a uso promiscuo, in Gazzetta le tabelle per il reddito

Ultimi articoli

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Integratori alimentari con Iva al 10%, serve la classificazione delle Dogane

L’aliquota Iva ridotta, pari al 10%, non può applicarsi in via generalizzata alle vendite di integratori alimentari, essendo riconosciuta solo se i prodotti sono classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui al regolamento Cee 2658/87, allegato 1.

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Depositi fiscali e recupero Iva, che fare per il surplus d’imposta

L’azienda che acquista gasolio per autotrazione immesso in un deposito fiscale, senza addebito Iva al momento della transizione, in base al regime introdotto dalla legge di bilancio 2018, e provvede al versamento cumulativo dell’imposta sulla stima delle estrazioni previste, recupera l’eventuale eccedenza Iva nei periodi successivi fino a esaurimento del credito.

Attualità 3 Maggio 2024

Attenzione allo “smishing”, falsi rimborsi che corrono via sms

È in circolazione una nuova forma di false comunicazioni dell’Agenzia delle entrate costruite ad arte da malintenzionati per acquisire illecitamente dei dati.

Attualità 2 Maggio 2024

Definizione agevolata dei pvc, modello fac-simile dell’Agenzia

A partire dai verbali emessi dalle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile, il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione può scegliere di definire il suo contenuto integrale con sanzioni particolarmente ridotte, secondo il nuovo istituto previsto dall’articolo 5-quater del Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto