Normativa e prassi

20 Dicembre 2021

Da partita Iva a stabile organizzazione: la tassazione di gruppo può proseguire

Una società controllata non residente, identificata direttamente in Italia tramite partita Iva, può continuare a partecipare alla liquidazione Iva di gruppo con la nuova veste giuridica che andrà ad assumere a seguito della trasformazione della identificazione diretta in stabile organizzazione. La modifica infatti non rileva ai fini del requisito del controllo necessario per la tassazione di gruppo. È in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 837 del 20 dicembre 2021.

L’istante, una società tedesca che fa parte di un gruppo, acquista determinati beni dalla controllante della compagine e li rivende a clienti stabiliti in Italia, sia comunitari che extra Ue. L’istante riferisce inoltre che dal 2020, tramite l’attuale numero di identificazione Iva in Italia, partecipa in qualità di controllata alla procedura di liquidazione Iva di gruppo.

Considerando che per migliorare l’organizzazione aziendale ha deciso di costituire in Italia, nel corso del 2022, una sede secondaria con rappresentanza stabile, chiede se la costituzione della stabile organizzazione e della contestuale cessazione della partita Iva incidono sul requisito del controllo (articoli 73, comma 3, del decreto Iva e 2 del Dm 13 dicembre 1979) che già possiede con l’identificazione diretta, e quindi sulle modalità di tassazione.

L’istante, inoltre, rappresenta che sempre nell’ambito del processo di riorganizzazione aziendale, nel 2022 intende procedere al trasferimento, nella neo stabile organizzazione, di un’altra società posseduta al 100% dalla controllante, che svolge attività di supporto alle vendite e chiede se tale operazione influisce sulla prosecuzione dell’Iva di gruppo.

L’Agenzia, per quanto di interesse nel caso in esame, ricorda che la liquidazione di gruppo trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (Dm 13 dicembre 1979) e identificati ai fini Iva in Italia – tramite una stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale o tramite identificazione diretta (articolo 35-ter del decreto Iva). Criteri ribaditi anche dalla risoluzione n. 22/2005.

L’Agenzia evidenzia, inoltre, che sul passaggio da identificazione diretta a stabile organizzazione si era già pronunciata con un precedente documento di prassi. Con la risoluzione n. 108/2011, infatti, è stato chiarito che tale fattispecie non ha una disciplina espressa ai fini Iva ma può essere assimilata a una trasformazione sostanziale soggettiva in cui si riscontra, in pratica, una continuità tra i soggetti partecipanti.
In base a tale principio di continuità l’istante potrà proseguire la liquidazione Iva di gruppo con la nuova veste giuridica assunta per effetto della “trasformazione” della identificazione diretta in stabile organizzazione, pur essendo tenuto a comunicare la variazione avvenuta.

Riguardo poi al quesito inerente il trasferimento della società di supporto alle vendite nella costituenda stabile organizzazione, l’Agenzia precisa che anche questa operazione non influisce sulla prosecuzione dell’Iva di gruppo, fatta salva la necessità di segregare le risultanze Iva ante trasferimento se il passaggio avviene prima dell’ingresso di tale società, potendo in tal caso essere trasferite solo le risultanze post operazione straordinaria.

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