Normativa e prassi

19 Novembre 2021

Prestazioni del de cuius non fatturate: l’erede deve riaprire la partita Iva

Nel caso in cui un professionista deceduto abbia delle posizioni creditorie residue, l’erede dovrà chiedere la riapertura della partita Iva e fatturare, a nome dello stesso de cuius, le prestazioni che erano state effettuate sia nei confronti dei titolari di partita Iva che nei confronti dei clienti persone fisiche. L’imponibilità, infatti, sorge con l’esecuzione della prestazione e, di conseguenza, se il defunto non ha emesso fattura a suo tempo, l’obbligo fiscale si trasferisce agli eredi. È la sintesi della risposta n.  785 del 19 novembre 2021 dell’Agenzia.

L’istante in particolare fa sapere che dopo la morte del marito ha provveduto a chiuderne la partita ritenendo che non avesse posizioni professionali aperte. Tuttavia dopo un anno sono emerse posizioni residue, in relazione alle quali si è accordata con i creditori. Chiede, quindi, quale sia il corretto assolvimento dell’Iva per tali prestazioni.

L’Agenzia respinge la soluzione della contribuente che riteneva di poter risolvere con l’autofatturazione dei cessionari nel caso di titolari di partita Iva e pagando invece l’imposta tramite F24, con relativo invio all’Agenzia della ricevuta rilasciata al cliente e della quietanza di pagamento, nel caso di clienti privati.

Fra i documenti di prassi richiamati dall’Agenzia, la circolare n. 11/2007, secondo cui l’attività del professionista non si può considerare cessata finché non sono definiti tutti i rapporti giuridici pendenti che, nel caso di decesso, passano agli eredi. Anche la risoluzione n. 34/2019 precisa che “in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella”, salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius (vedi articolo “Fatture del defunto non riscosse: la partita Iva si mantiene aperta“).

L’Agenzia, inoltre, ricorda una sentenza della Cassazione a sezioni unite (n. 8059/2016) in cui si afferma che il compenso di una prestazione è imponibile ai fini Iva anche se percepito dopo la cessazione dell’attività. Secondo la Suprema corte, infatti, il fatto generatore del tributo è la materiale esecuzione della prestazione. Ebbene, considerato che il fatto generatore del tributo Iva e, dunque, l’insorgenza della relativa imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione, ne consegue che, se il de cuius non ha fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi, per effetto dell’articolo 35-bis del Dpr n. 633/1972. Questi dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius.

Nel caso in esame quindi, considerato che il defunto non ha fatturato la prestazione professionale, tale obbligo passa agli eredi che sono tenuti a riaprire la partita Iva del defunto ed effettuare la fatturazione delle operazioni aperte, sia nei confronti dei soggetti Iva che dei privati.

Prestazioni del de cuius non fatturate: l’erede deve riaprire la partita Iva

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