Analisi e commenti

9 Novembre 2021

Decreto Pnrr: bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator

Istituito un nuovo credito d’imposta, nella misura del 50%, in relazione alle spese per sviluppo digitale sostenute dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, fino all’importo massimo complessivo di 25mila euro. Il bonus potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto ad altri soggetti. A istituirlo, l’articolo 4 del Dl n. 152/2021 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre, a chiusura del capo I, riservato alle misure in favore del comparto turismo (vedi anche “Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico”).

A chi spetta e per cosa
La norma individua come destinatari del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta gli operatori economici che esercitano le attività contraddistinte dai codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12, vale a dire le agenzie di viaggio e i tour operator. Il bonus spetta in riferimento alle spese sostenute da tali soggetti, a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del “decreto Pnrr”) e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale.
Per l’individuazione delle spese ammissibili, la disposizione rinvia all’articolo 9, commi 2 e 2-bis, Dl n. 83/2014, istitutivo di un’analoga misura agevolativa per la digitalizzazione a favore, però, degli esercizi ricettivi. Questi, nel dettaglio, i costi che danno diritto al credito d’imposta:

  • impianti wi-fi (l’ammissibilità era subordinata alla circostanza che l’esercizio rendesse disponibile ai clienti un servizio gratuito di connessione con velocità pari ad almeno 1 megabit/s in download)
  • siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti
  • spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità
  • formazione del titolare o del personale dipendente in riferimento alle attività elencate.

I limiti da rispettare
Il credito è pari al 50% delle spese sostenute fino a tutto il 2024, entro l’importo massimo complessivo cumulato di 25mila euro e, comunque, nel rispetto del limite delle risorse stanziate:
– 18 milioni di euro per il 2022
– 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024
– 60 milioni per il 2025.
Un decreto interministeriale (Turismo ed Economia e finanze), entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Dl 152/2021, dovrà individuare le modalità attuative, anche per evitare che venga superato il plafond di fondi a disposizione.
Vanno inoltre rispettate le norme unionali sugli aiuti di Stato (regolamento n. 1407/2013), tenendo conto delle deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.

Caratteristiche e utilizzo
Il “bonus digitalizzazione” per le agenzie di viaggio e i tour operator può essere sfruttato in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; in caso contrario, l’operazione di versamento sarà rifiutata. La fruizione può avvenire a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati e non trovano applicazione i limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta (articolo 34, comma 1, legge n. 388/2000 e articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007). Il credito può anche essere oggetto di cessione, in tutto o in parte, con facoltà di successivo passaggio a ulteriori soggetti, banche e altri intermediari finanziari compresi.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

Fine
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 8 novembre

Decreto Pnrr: bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator

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