2 Novembre 2021
Istanze bonus sanificazione: ultima chiamata giovedì 4 novembre
Ancora pochi giorni e si chiude la finestra temporale del credito d’imposta sanificazione iniziata il 4 ottobre scorso (vedi articolo “Accesso al bonus sanificazione: “finestra aperta” dal 4 ottobre”). Fino a giovedì 4 novembre è ancora possibile accedere al beneficio, inviando la comunicazione all’Agenzia tramite l’apposito il modello scaricabile dal sito, con le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri mezzi idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, incluse le spese per i tamponi per il Covid-19.
Terminato il periodo di presentazione delle istanze, l’Agenzia determinerà e renderà nota sulla base delle comunicazioni ricevute, la percentuale fruibile in base alle risorse disponibili.
Decreti istitutivi e spese ammissibili
Introdotto dal decreto “Rilancio” (articolo 125, Dl n. 34/2020) il bonus è stato riproposto dal decreto Sostegni-bis (articolo 32, Dl n. 73/2021) che ha confermato l’erogazione di un credito d’imposta di massimo 60mila euro a beneficiario, con un tetto complessivo di 200milioni per il 2021.
Il modello “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” può essere trasmesso direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, in via telematica, tramite i tradizionali canali o utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
I destinatari della misura di sostegno sono gli operatori economici, gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
Il credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, spetta, secondo le previsioni dell’articolo 32 del Sostegni-bis, per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, i tamponi effettuati nell’ambito delle attività lavorative ammesse al beneficio, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, fra cui mascherine, guanti, termometri o scanner conformi ai requisiti Ue, detergenti e disinfettanti, barriere e pannelli protettive.
Il bonus sanificazione può essere utilizzato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese o in compensazione tramite F24, da presentare solo telematicamente mediante i servizi dell’Agenzia.
I criteri di accesso al bonus, in linea con le previsioni normative, e il modello per comunicare all’Agenzia le spese sostenute, sono stati definiti con il provvedimento direttore dell’Agenzia del 15 luglio 2021 (vedi articolo “Credito d’imposta sanificazione: il modello per la comunicazione”).
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