Attualità

26 Ottobre 2021

Crediti d’imposta transizione “4.0”: approvati i modelli di monitoraggio

Sul sito del ministero dello Sviluppo economico sono disponibili, con i relativi decreti di approvazione, i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni relative all’applicazione dei crediti d’imposta, finalizzati a incentivare quegli investimenti in grado di agevolare la trasformazione tecnologica delle imprese.

Nell’ordine, si tratta degli investimenti in:

  • Beni strumentali –  I Bilanci 2020 e 2021 (articolo 1, commi 189 e 190, legge n. 160/2019 e articolo 1, commi da 1051 a 1063, legge n. 178/2020) hanno previsto, per tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi e destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a determinate condizioni (vedi articolo “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 5. Bonus investimenti con più appeal”)
  • Ricerca, sviluppo, innovazione e designPer stimolare gli investimenti delle imprese in ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e sostenerne la competitività, anche nell’ambito del paradigma “4.0”, la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 200, 201 e 202) ha introdotto nuove regole per il credito d’imposta previsto per la prima volta dall’articolo 3 del Dl n. 145/2013 (vedi articolo “Legge di bilancio per il 2020 – 14. La nuova versione del bonus R&S”)
  • Formazione “4.0” – Per le spese di formazione del personale dipendente sostenute dalle impese, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, la legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017, attuato dal decreto 4 maggio 2018 del ministero dello Sviluppo economico di concerto con i ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche sociali), ha riconosciuto un altro specifico credito d’imposta (vedi articolo “Formazione personale dipendente: arriva un nuovo credito d’imposta”)

L’invio dei modelli, che devono essere firmati digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese e trasmessi in formato elettronico tramite pec, rispettivamente, agli indirizzi di posta elettronica certificata:
benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it
cirsid@pec.mise.gov.it
formazione4.0@pec.mise.gov.it,
entro il prossimo 31 dicembre, non garantisce l’accesso ai benefici fiscali, ma consente al Mise di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Crediti d’imposta transizione “4.0”: approvati i modelli di monitoraggio

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Giugno 2026

Mancata o parziale dichiarazione Iva, arriva l’allerta e anche il rimedio

Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Amministrazione informa e, nello stesso tempo, suggerisce come regolarizzare le eventuali violazioni anche con il ravvedimento operoso Arriva via Pec e, inoltre, alloggia sia nel “Cassetto fiscale” degli interessati sia nel portale “Fatture e Corrispettivi” la comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate avvisa gli operatori Iva che, dopo la verifica delle e-fatture e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2025, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta e, infine, la mancata compilazione del quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge.

Normativa e prassi 9 Giugno 2026

Il nuovo limite per la sostitutiva vale anche per i premi in benefit

Il nuovo tetto di 5mila euro deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati Premi di produttività: il nuovo limite di 5mila euro su cui applicare l’imposta sostitutiva dell’1%, prevista dall’ultima legge di bilancio, vale anche se detti premi, anziché in denaro, sono fruiti come benefit aziendali.

Normativa e prassi 8 Giugno 2026

Se il bonus edilizio spetta al 50% il successivo trasloco non conta

L’agevolazione maggiorata per interventi di ristrutturazione spetta se la casa è abitazione principale all’inizio dei lavori o, in alternativa, alla loro conclusione.

Normativa e prassi 8 Giugno 2026

Tettoia in legno come posto auto: regole precise per la detrazione Irpef

Va negato il beneficio sul reddito se è assente il vincolo di pertinenza all’abitazione principale nel titolo edilizio e se la capannina non è accatastata come autorimessa Con la risposta a interpello n.

torna all'inizio del contenuto