8 Ottobre 2021
Dal Turismo: la prima banca dati delle strutture ricettive in Italia
Con un decreto dello scorso 29 settembre, firmato dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, sono state disciplinate le modalità attuative e costitutive della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi, come previsto dal Dl “Crescita” (articolo 13-quater, decreto legge n. 34/2019). Il Dm, per ora solo in vetrina sul sito del ministero, è in lizza per la registrazione alla Corte dei conti e per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il data base, adottato in accordo con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano e pensato, tra l’altro, per contrastare l’evasione fiscale, introduce parametri omogenei su base nazionale e rappresenta uno strumento idoneo a semplificare l’azione degli operatori, tutelare la filiera del turismo e i consumatori, agevolare la cooperazione tra il ministero del Turismo e le autonomie territoriali, nel pieno rispetto della protezione dei dati personali. La banca dati, infatti, ha ottenuto il beneplacito del Garante per la protezione della privacy.
Nel decreto, in particolare, si legge che l’“archivio” online dovrà contenere una serie di informazioni, come:
a) la tipologia di alloggio
b) l’ubicazione
c) la capacità ricettiva
d) gli estremi dei titoli abilitativi
e) il soggetto che esercita l’attività ricettiva
f) il codice identificativo regionale, ove adottato, o, in mancanza, il codice alfanumerico generato dalla stessa banca dati.
Tutte queste informazioni dovranno essere fornite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano al ministero, tramite un’apposita piattaforma informatica gestita da un soggetto esterno.
Per regolare le modalità di generazione dei codici identificativi e l’accesso alle banche dati locali, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gu, il ministero del Turismo stipulerà con gli enti territoriali un protocollo d’intesa, con il quale verranno stabiliti i parametri per definire macro tipologie omogenee a livello nazionale, che attingeranno dagli “archivi” locali specifici dati, selezionati in base a determinati criteri, come i servizi offerti, il numero dei posti letto, le attrezzature ricreative e per il benessere della persona, i parcheggi per le autovetture e per le imbarcazioni. Le Regioni e le Province autonome che non sigleranno il protocollo dovranno comunque fornire direttamente le informazioni al gestore esterno due volte all’anno, entro il 30 giugno e il 31 dicembre.
L’importanza del codice
Una volta realizzata e diventata ufficiale, la banca dati nazionale metterà a disposizione degli interessati, che per accedervi dovranno registrare i propri dati e, in particolare, il codice. Quest’ultimo (codice identificativo regionale o alfanumerico) da ora in poi dovrà essere indicato in ogni comunicazione relativa all’offerta e alla promozione di servizi all’utenza, da parte dei titolari delle strutture ricettive, di coloro che concedono in locazione per brevi periodi immobili a uso abitativo, degli intermediatori immobiliari, dei gestori di portali telematici specializzati nell’affitto di immobili turistici. Chi non si adeguerà dovrà versare la sanzione prevista dallo stesso articolo 13-quater del Dl “Crescita”, vale a dire da 500 a 5mila euro che, in caso di reiterazione della violazione, si raddoppia.
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