17 Settembre 2021
Bonus Mezzogiorno e Industria 4.0 anche alla società tra professionisti
A prescindere dalla fonte, il reddito della Stp costituisce reddito d’impresa. È irrilevante che provenga dall’attività professionale, la sua qualificazione deriva dalla forma giuridica. Di conseguenza la società costituita da odontoiatri che investe in beni strumentali compatibili con i crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Mezzogiorno” può accedere a entrambe le agevolazioni. È quanto chiarisce la risposta n. 600 del 16 settembre 2021.
Il caso riguarda una società che eroga servizi socio sanitari di carattere odontoiatrico tramite i suoi due membri entrambi in possesso dei titoli abilitanti per l’esercizio della professione odontoiatrica.
La società intende acquistare apparecchiature e macchinari ad alto contenuto tecnologico da utilizzare nell’ambito della loro professione, alcuni dei quali con le caratteristiche individuate nell’allegato A della legge n. 232/2013 riguardanti i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “industria 4.0”.
I quesiti dell’istante riguardano la possibilità di accedere al credito d’imposta “Beni materiali Industria 4.0 (articolo 1, comma 1057 e seguenti, legge di bilancio 2021) e al bonus “Mezzogiorno” (articolo 1, commi 98 – 108, legge di stabilità 2016). In particolare i dubbi nascono dalla sentenza della Cassazione n. 7407/2021, che subordina la qualificazione del reddito prodotto dalle società di professionisti, come di impresa o professionale, in base all’effettiva organizzazione del lavoro.
Alla luce della decisione dei giudici di legittimità, gli odontoiatri chiedono se il reddito prodotto dalla loro società debba essere considerato di impresa o di lavoro autonomo e, in funzione della relativa risposta, se la società potrà accedere ai tax credit sopra indicati destinati agli investimenti in beni strumentali. È richiesto, inoltre, se i due incentivi sono cumulabili e se il bonus “Mezzogiorno” concorra alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
L’Agenzia delle entrate innanzitutto fissa le basi normative che consentono la costituzione delle società per l’esercizio di attività professionali, stabiliscono le diverse tipologie possibili (Sc, Sp e cooperative), definiscono le modalità di formazione e i requisiti dei partecipanti. Il tutto è nell’articolo 10 (“Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”) della legge di stabilità 2012.
Il regolamento attuativo è stato adottato dal ministero della Giustizia, di concerto con il Mise, con il decreto n. 34/2013.
Dalla disciplina presa in considerazione emerge che le società tra professionisti (Stp) non costituiscono una categoria propria, ma appartengono alle compagini tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, in via generale, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello prescelto (società di persone, società di capitale o cooperative).
La precisazione risolve il primo dubbio. Il reddito delle Stp costituisce, da qualsiasi fonte provenga, reddito d’impresa come avviene per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, le società e gli enti commerciali in base agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir. Assume quindi rilevanza la forma societaria scelta e non la fonte del reddito che nel nostro caso deriva dall’attività professionale (risoluzione n. 35/2018).
Al chiarimento è direttamente collegata la risposta al secondo quesito, con il quale l’istante chiede se, per gli investimenti descritti, possa beneficiare sia del credito d’imposta “Industria 4.0” (articolo 1, comma 1057 eseguenti, legge n. 178/2020) che dell’incentivo previsto per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98-108, legge n. 208/2015).
Nel primo caso, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è rappresentato, stabilisce la norma, da tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Nel secondo caso, l’Agenzia delle entrate, con i provvedimenti del 24 marzo 2016 e del 14 aprile 2017, ha precisato che il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) nell’ambito di un progetto di investimento, sono utilizzati dai titolari di reddito d’impresa.
In sostanza, in entrambi i casi, l’agevolazione è destinata ai soggetti titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla natura giuridica, condizione riscontrabile anche nell’istante che, quindi, può accedere ai due incentivi.
Per quanto riguarda il terzo quesito, l’amministrazione, come prospettato anche dal contribuente e chiarito per un caso analogo, ritiene che è possibile cumulare i benefici per gli stessi investimenti a condizione che il cumulo non superi la spesa.
Per quanto riguarda, infine, la rilevanza fiscale del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, il documento di prassi rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 34/2016.
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