Normativa e prassi

16 Agosto 2021

Panetteria “ordinaria” o “fine” la differenza incide sull’Iva

Quando l’imposta agevolata dipende dagli accertamenti tecnici che determinano la classificazione merceologica da parte dell’Agenzia delle dogane è da lì che partono anche le soluzioni delle Entrate circa i quesiti dei contribuenti. È il caso delle risposte n. 545 e n. 546 del 16 agosto 2021 con cui sono stati chiesti chiarimenti in merito al trattamento Iva da applicare ad alcuni dispositivi medici e a prodotti da forno.

L’istante della risposta n. 545 del 16 agosto 2021 importa e commercializza in Italia dispositivi medici che, secondo il suo parere, dovrebbero rientrare tra i prodotti del n. 114 della tabella A, parte III “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10%” del decreto Iva con aliquota ridotta. Tra questi sono compresi, in base alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 3, legge n. 145/2018), anche i “dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”.
Le Entrate, con la circolare n. 8/2019, hanno fornito l’interpretazione su cosa si debba intendere per dispositivi medici, con lo scopo di eliminare ogni dubbio sull’applicazione dell’Iva agevolata per le merci che, anche se classificate, ai fini doganali, tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzate come tali, bensì, appunto, come dispositivi medici. Il chiarimento riguarda però non tutti i beni di questo tipo, ma soltanto quelli agevolabili classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata prevista dal Regolamento europeo a proposito del tariffario doganale dei medicamenti.
La stessa circolare precisa che la classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva dell’Adm, regola che va rispettata anche in relazione ai prodotti oggetto dell’interpello in esame e del loro inserimento nella voce doganale 3004 da cui dipende il trattamento ad aliquota light.
Le Dogane, effettuati gli accertamenti tecnici, ha classificato i prodotti per cui era stato chiesto il suo parere, appartenenti alla voce doganale 3304 (prodotti di profumeria, oli essenziali, preparazioni cosmetiche) e non 3004; non li ha ritenuti, in pratica, dispositivi medici.
Di conseguenza, ai beni per i quali è stato fornito il parere dell’Adm, considerato che le norme agevolative devono essere interpretate restrittivamente e non sono applicabili per analogia, deve essere applicata, concludono le Entrate, a differenza di quanto sostenuto dalla società, l’aliquota Iva ordinaria e non del 10 per cento.
L’Agenzia non si pronuncia, invece, sui prodotti per i quali l’istante non ha chiesto, come necessario, l’accertamento tecnico delle Dogane perché in tal caso l’interpello è inammissibile.

La società che chiede il chiarimento affrontato nella risposta n. 546 del 16 agosto 2021 produce e commercializza prodotti di panetteria.
Il quesito riguarda alcuni prodotti che secondo l’istante possono essere classificati come panetteria “ordinaria” e che invece, sentito il parere delle Dogane, appartengono (almeno in alcuni casi) alla panetteria “fine”. La differenza, ai fini fiscali, è sostanziale, perché nel primo caso può essere applicata l’aliquota ridottissima del 4%, nel secondo del 10 per cento.
La legge di bilancio 2019 ha ampliato l’elenco degli ingredienti ammessi per la “prodotti della panetteria ordinaria“, facendo spazio anche a destrosio e saccarosio, ai i grassi e agli oli alimentari industriali ammessi, ai i cereali interi o in granella e ai semi, i semi oleosi, alle erbe aromatiche e alle spezie di uso comune (numero 15) della Tabella A, parte II, decreto Iva).
Sono considerati della panetteria “fine” i prodotti indicati al numero 68) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.
Il dubbio riguarda, in particolare, alcuni impasti che contengono fiocchi di patate o “acerola in polvere” (polvere di ciliegia). In entrambi le quantità aggiunte sono minime e gli ingredienti, secondo l’istante, di uso comune e, quindi, non tali da determinare il passaggio da “panetteria ordinaria” a “panetteria fine”.
L’Agenzia delle entrate dopo aver ripercorso gli step principale della normativa e della prassi in materia, precisa che per la disciplina Iva il punto fermo resta la legge n. 580/1967 (“Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari”) e non il Dpr n. 502/1998 che l’ha modificata e ha regolamentato il settore della panificazione.
Ciò comporta il via libera all’applicazione dell’aliquota Iva ridottissima anche a favore di alcuni prodotti che per gli ingredienti utilizzati apparterrebbero alla panetteria “fine” e, quindi, con cessioni ad aliquota del 10% (titolo III, legge n. 580/1967, formulazione ante Dpr n. 502/1998).

L’ultima parola, per la classificazione merceologica, spetta comunque all’Agenzia delle dogane.
L’Adm chiamata in causa conclude che tutti i prodotti hanno le caratteristiche descritti alla voce 1905 del tariffario (prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao). La “pagnotta di segale e solo lievito madre” deve essere classificata alla sottovoce NC 1905 9030, per i quali è prevista l’aliquota del 4 per cento. Tutti gli altri prodotti hanno caratteristiche di panetteria “fine” e rientrano nella sottovoce NC 1905 9080. Di conseguenza, occorre individuare quali di quest’ultimi rientrino nell’agevolazione grazie alla finestra lasciata aperta in base alla disposizione originaria prevista dalla legge n. 580/1967 e all’ampliamento degli ingredienti ammessi a opera della legge di bilancio 2019.

A differenza di quanto sostenuto dall’istante, gli ingredienti come i fiocchi di patate o altri non previsti dalla norma, anche in aggiunta a quelli agevolabili, non consentono l’applicazione dell’Iva al 4 per cento. La situazione, inoltre, precisa l’amministrazione, non è assimilabile a quella trattata, con esito positivo per il contribuente, nella risposta n. 151/2021 anche se si trattava di un quesito con oggetto l’aggiunta di fiocchi di patate.

In conclusione, ai prodotti oggetto dell’interpello classificati nella voce doganale 1905 9080, contenenti altri ingredienti oltre a quelli ammessi dalla normativa, deve essere applicata l’aliquota Iva del 10%, secondo le previsioni del n. 68) della Tabella A, parte III del decreto Iva. I prodotti contenenti solo gli ingredienti ammessi,e la pagnotta classificata nella voce doganale 1905 9030, pagheranno invece l’Iva al 4 per cento.

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