Attualità

24 Giugno 2021

Digital services tax, è l’ora della dichiarazione

Mercoledì 30 giugno gli esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente hanno conseguito congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5,5 milioni di euro devono presentare la dichiarazione dei dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital services taxDst)
La web tax, introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge di bilancio 2019, è stata oggetto di modifiche nei termini di presentazione e versamento dell’imposta, per ultimo ad opera del decreto “Sostegni” (articolo 5, comma 15 del Dl n. 41/2021) che ne ha definitivamente fissato i termini di versamento al 16 maggio (non più il 16 febbraio) e di dichiarazione annuale al 30 giugno (non più il 31 marzo) di ciascun anno a partire dall’anno 2021, relativamente ai ricavi conseguiti nell’anno 2020.
Siamo quindi in prossimità della prima dichiarazione annuale della Dst per la quale è già stato effettuato il relativo versamento entro lo scorso 16 maggio, utilizzando i codici tributo istituiti ad hoc (vedi articolo “L’imposta sui servizi digitali ha i “numeri” per passare in cassa”).

Vediamo di cosa si tratta, chi è tenuto a presentare la dichiarazione e come va effettuato l’adempimento.

Cosa è la Digital services tax
Introdotta dalla legge di bilancio 2019, è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da specifici servizi digitali, cosiddetti “B2B” (business to business), che non riguardano i beni, cioè l’e-commerce né i consumatori, ma solo le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzo elettronico tra operatori economici che, da soli o in gruppo, nell’anno solare precedente, hanno ottenuto globalmente un totale di ricavi, realizzati nel mondo, non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, realizzati in Italia, non inferiore a 5,5 milioni di euro.
Si tratta, in particolare, della tassazione dei proventi derivanti dalla pubblicità digitale su siti e social network, l’accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati “presi” dagli utenti.
Tra i servizi digitali esclusi ricordiamo:

  • la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale
  • la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario
  • la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento
  • la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari.

Ai fini della imponibilità dei ricavi questi si considerano tali se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio dello Stato; per i servizi di pubblicità online l’utente è localizzato nel territorio italiano se la pubblicità appare sul proprio dispositivo quando viene utilizzato nel territorio dello Stato. La localizzazione del dispositivo nel territorio dello Stato avviene attraverso il suo indirizzo IP.
Le regole operative dell’imposta sui servizi digitali sono state fornite con il provvedimento del 15 gennaio 2021 firmato dal direttore generale dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, (vedi articolo “Imposta sui servizi digitali: pronte le regole per partire”) e i principali chiarimenti interpretativi riguardanti gli ambiti applicativi, le modalità di calcolo della base imponibile e i criteri di geolocalizzazione sono stati forniti con la circolare n. 3/2021 (vedi articolo “Imposta sui servizi digitali, la circolare per gli operatori”)

La dichiarazione ha un suo modello
Stabilito chi deve assolvere la web tax, vediamo ora come va presentata la dichiarazione entro il 30 giugno, dopo aver effettuato il versamento dell’imposta, come già ricordato, entro il 16 maggio.
Il modello con le relative istruzioni, reperibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia, è stato approvato con il provvedimento direttoriale del 25 gennaio 2021 (vedi articolo “Imposta sui servizi digitali: il modello per comunicare i dati”) e può essere presentato direttamente se si è abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) oppure tramite gli intermediari. Per l’invio dei dati bisogna attenersi alle specifiche tecniche allegate allo stesso provvedimento.

Con la dichiarazione si può richiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso o riportare il credito all’anno successivo.
Coloro che non hanno l’obbligo di effettuare la dichiarazione per la restituzione del tributo devono presentare apposita domanda:

  • per i soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale
  • per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it

Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili vanno indicati nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” e le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione, denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Digital services tax, è l’ora della dichiarazione

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