Attualità

24 Giugno 2021

Disapplicazione società di comodo, valutazione caso per caso

Le società, non operative per il 2020, che intendono far valere come l’emergenza epidemiologica  abbia reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini Iva, dovranno presentare interpello probatorio all’Agenzia delle entrate, che procederà alle valutazioni caso per caso. Questa la risposta del ministero dell’Economia e delle Finanze a un question time in Commissione Finanze alla Camera, del 22 giugno 2021.

Gli onorevoli interroganti, riferendosi alle disposizioni in materia di società di comodo contenute nell’articolo 30 della legge n. 724/1994 e delle società in perdita sistematica di cui all’articolo 2, comma 36-decies e 36-undecies del decreto legge n. 138/2011, pone il tema del mancato superamento, per il periodo d’imposta 2020, dei parametri di operatività.
L’interrogazione parlamentare, in particolare, evidenzia come i periodi d’imposta 2020 e 2021 siano stati caratterizzati da condizioni straordinarie di svolgimento dell’attività economica a causa delle misure governative di contenimento dell’emergenza sanitaria, circostanza che rende imprescindibile, per tali periodi, la disapplicazione della norma relativa alle società di comodo, per insufficienza di ricavi, e in perdita sistematica.

Al riguardo, gli interroganti evidenziano che non esiste una norma che ne prevede espressamente la disapplicazione “generalizzata”, in connessione alla pandemia, e che persistono dubbi sull’applicabilità della causa di esclusione prevista nel provvedimento dell’11 giugno 2012 dell’Agenzia delle entrate, circa l’individuazione di situazioni oggettive che consentano la disapplicazione delle disposizioni sulle società di comodo.

Di seguito una sintesi del question time:

Interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-06289
È possibile o meno operare la disapplicazione automatica e generalizzata della norma per società non operative e in perdita sistematica, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica?
Risposta: Anche in considerazione dell’eterogeneità delle situazioni riscontrabili, l’Agenzia delle entrate fa presente che potrà comunque valutare caso per caso, in base alle previsioni normative citate, gli interpelli presentati da parte delle società che intendano dimostrare come l’emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini Iva.

Disapplicazione società di comodo, valutazione caso per caso

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