Normativa e prassi

24 Giugno 2021

No al cfp “Sostegni” per i libri in attesa di essere acquistati

I prodotti editoriali stampati e non venduti, né spediti o consegnati, ma lasciati in magazzino per il futuro, non possono essere presi in considerazione per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni”, perché inutilizzabili ai fini del calcolo del fatturato medio mensile e dei corrispettivi, necessario per il riconoscimento dell’agevolazione.

A chiedere il chiarimento fornito con la risposta n. 438 del 24 giugno 2021 è un’azienda che si occupa di distribuzione cinematografica ed è anche una casa editrice.
A causa della straordinaria situazione dovuta alla pandemia, la società, per abbattere i costi di produzione, ha incrementato la stampa di libri con l’intento di rifornire i magazzini per i prossimi anni. Le pubblicazioni, anche se per ora invendute, aumentano artificialmente i corrispettivi, consentendo l’applicazione del regime speciale Iva riservato al settore dell’editoria. L’aumento fittizio del fatturato, pari a 130mila euro, impedisce all’istante di accedere al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Dl “Sostegni”.

La società propone una via d’uscita per non perdere l’agevolazione. La soluzione consiste nel calcolare il fatturato 2019 e 2020 considerando quanto annotato nei registri Iva scomputato della somma corrispondente alla quota forfetaria determinata in base al regime speciale applicato e, quindi, relativa a corrispettivi stimati e non effettivi.

Il parere dell’Agenzia delle entrate è però negativo. Il documento di prassi ricorda che le modalità attuative per il riconoscimento del cfp “Sostegni”, sono state definite con il provvedimento dello scorso 23 marzo e che il contributo ricalca, praticamente, altri ristori previsti per sostenere il mondo produttivo in crisi a causa della pandemia. Per questo, la circolare n. 5/2021 ha praticamente esteso al contributo a fondo perduto in commento i chiarimenti forniti con le precedenti circolari n. 15/2020 e n. 25/2020. In particolare, è stato confermato quanto detto con la circolare 15/2020 sulle modalità “semplificate” del calcolo dell’ammontare medio del fatturato. Il sistema prevede che vadano considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, con data di effettuazione dell’operazione nel periodo 2019 e 2020 di riferimento, e le fatture differite emesse a gennaio 2020 e 2021 e relative a operazioni realizzate a dicembre dell’anno precedente.

Le considerazioni dell’Agenzia non possono prescindere dalle speciali regole che disciplinano la tassazione Iva per il settore dell’editoria, secondo cui l’imposta è dovuta in relazione al numero delle copie dei prodotti venduti sulla base del prezzo di vendita. In alternativa, l’Iva può essere applicata secondo le copie consegnate o spedite, diminuita forfetariamente della resa del 70% per i libri e dell’80% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti insieme a beni diversi dai supporti integrativi.
L’editore calcola il tributo in base al numero delle copie realmente vendute considerando come momento impositivo quello dell’effettiva cessione, oppure tenendo conto, per ogni testata o titolo, le copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale forfetaria a titolo di resa assumendo quale momento impositivo la consegna o la spedizione della pubblicazione.

Nella vicenda oggetto dell’interpello, l’istante ha optato per il sistema della resa forfetaria e non ci sono, se non in minima parte, copie vendute, consegnate o spedite perché la maggior parte dei libri aspetta in magazzino di essere commercializzata. Per quest’ultime copie, quindi, non è possibile determinare il momento impositivo per calcolare l’imposta in base al metodo forfetario o al numero dei libri venduti.

Di conseguenza, secondo l’Agenzia, visto che per il riconoscimento del cfp “Sostegni” rileva “…l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi…” i prodotti lasciati in magazzino non possono essere considerati per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi ai fini della spettanza del contributo. In conclusione, l’azienda non può beneficiare dell’indennizzo perché non rientra nei parametri stabiliti dalla disposizione agevolativa.

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