18 Giugno 2021
Bollo, esente il cedolino recapitato all’ex consigliere
I prospetti relativi agli assegni vitalizi percepiti dai consiglieri o ex consiglieri regionali rientrano tra gli atti esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, in quanto hanno la funzione di quietanza delle somme erogate, oltre che indicare l’imponibile lordo, le trattenute e l’importo netto da liquidare, accreditato al beneficiario, tramite il tesoriere del Consiglio regionale. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n.419 del 18 giugno 2021.
L’ex consigliere regionale, che pone il quesito, riceve mensilmente, dal Consiglio regionale, il cedolino relativo all’assegno vitalizio percepito a seguito della cessazione dalla carica, dal quale risultano l’imponibile lordo, le trattenute e l’importo netto che viene accreditato.
Il prospetto è assoggetto a imposta di bollo con addebito ai beneficiari. Ma non è sempre stato così, il tributo non era, infatti, stato applicato fino a ottobre 2010. Il contribuente chiede quale dei due trattamenti fiscali sia corretto.
Da parte sua ritiene che il cedolino sia esente dall’imposta di 2 euro e, per avvalorare, la sua posizione, propone due possibili motivazione oppure entrambe.
Con la prima sostiene che, senza alcun dubbio, gli assegni vitalizi si configurano come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tant’è che il Consiglio, in veste di sostituto d’imposta, provvede, annualmente a predisporre la certificazione unica che attesta l’ammontare della somma liquidata nel periodo d’imposta precedente. Un altro fatto incontestabile, per l’istante, è che l’assegno sia di natura previdenziale come, del resto, tanti altri, esenti da Bollo, versati ad altre cariche istituzionali.
La seconda soluzione prende spunto da una risposta fornita nel 2014 dell’Agenzia delle entrate nella quale si precisava che “le quietanze attestanti pagamenti rilasciate dal tesoriere alla Provincia sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 27 della tabella”. L’ipotesi è riscontrabile, secondo il contribuente, anche nel suo caso, visto che, come avviene per tutte le amministrazioni pubbliche, il Consiglio di cui era membro si avvale per il pagamento dei vitalizi di una Banca che agisce in veste di tesoriere e svolge la funzione di agente contabile dell’ente. Di conseguenza, la documentazione inviata, in base alla convenzione di tesoreria, all’ente pagatore, è riconducibile e funzionale alla redazione del conto della gestione e, quindi, esente dal Bollo come stabilisce l’articolo 27 della Tabella, allegato B, del Dpr n. 642/1972.
Nel caso in cui le due strade non risultassero corrette e, quindi, il tributo dovuto, l’ex consigliere ritiene che a pagare il Fisco debba essere però il debitore (Consiglio regionale) e non il creditore (il beneficiario del vitalizio), come, invece, avviene secondo la procedura applicata del suo ente.
Prima di ogni ragionamento, l’Agenzia ricorda che l’articolo 1 del Testo unico che regola l’imposta di bollo recita “Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa”. E tra questi, se superano il valore di 77,47 euro, l’articolo 13 nomina “Fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”. Responsabile del pagamento è chi consegna o spedisce il documento, visto che l’atto va tassato fin dalla sua origine ossia dal momento della formazione dell’atto.
Ciò premesso, l’Agenzia continua, ricordando che, tuttavia, l’articolo 26 della Tabella su menzionata esenta dalla tassazione le “Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato”.
Il cedolino o il prospetto che il Consiglio regionale rilascia, quale sostituto d’imposta, al contribuente, certifica mensilmente il vitalizio pagato e, pertanto, svolge, chiarisce il documento di prassi, la funzione di quietanza delle somme che il Consiglio eroga, oltre che indicare l’imponibile lordo, le trattenute di legge e l’importo netto liquidato tramite il suo tesoriere, sul conto corrente bancario di cui l’istante è il titolare. Va da sé, quindi, che i prospetti attestanti gli assegni vitalizi percepiti siano ricompresi tra gli atti esenti dal Bollo, come prevede l’articolo 26 richiamato.
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