Normativa e prassi

23 Aprile 2021

Lettiera per piccoli animali: la vendita va con l’Iva al 4%

Si applica l’Iva al 4% per la vendita della lettiera biodegradabile composta da residui della lavorazione di soia e amido. Il chiarimento arriva con la risposta n. 291 del 23 aprile 2021 dall’Agenzia delle entrate che ha acquisito il parere dell’Adm con cui il prodotto viene inserito nella voce 230250 0000 della Tariffa doganale (“Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati informa di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi”, – “di legumi“), per la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta.

A chiedere lumi sulla corretta applicazione dell’Iva è una società che vuole importare e commercializzare una “lettiera di origine animale per piccoli animali“, che si presenta sotto forma di granuli biodegradabili composti per il 75% da residui di lavorazione della soia e per il 25% da amido di mais e ritiene che alla cessione del prodotto possa applicarsi la disposizione di cui al n. 17) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva, secondo cui sono assoggettate ad Iva con l’aliquota del 4% le operazioni riguardanti le “crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi“.

L’Agenzia delle entrate, riguardo alla corretta aliquota Iva da applicare alla vendita, fa presente che è stato acquisito in via preliminare il previsto parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli riguardante la corretta classificazione, ai fini doganali, del prodotto in questione.
Nel parere dell’Adm, si legge, tra l’altro, che il prodotto, in base alla sua composizione, può essere classificato “nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata, nell’ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale: «Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali» ed in particolare alla voce 230250 0000: «Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura odi altre lavorazioni dei cereali o dei legumi», – «di legumi»…”.
Dopo un’approfondita descrizione dei prodotti ricadenti in tale voce doganale, l’Adm fa presente che ai sensi del n. 17) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva, sono soggette all’imposta con aliquota al 4% le operazioni aventi ad oggetto le “crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d.23.02)“.

Le Entrate richiamano i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 61/2007, secondo cui al cruschello in polvere e al cruschello in pellet si applica l’Iva al 4% ai sensi del n. 17) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva, trattandosi di prodotti annoverabili fra le “crusche, stacciature ed altri residui anche agglomerati in forma di pellets, derivati dalla molitura di cereali e aventi tenore di amido superiore al 28%, da classificare al codice NC 2302.3090,della vigente Tariffa Doganale, posizione corrispondente alla voce 2302, Tabella A, Parte II, punto 17 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987“.

Alla luce di quanto espresso, e in considerazione del parere tecnico dell’Adm, con il quale il prodotto in esame viene ricondotto alla voce 230250 0000 (“Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati informa di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi”, – “di legumi“), l’Agenzia ritiene che questo, agli effetti dell’Iva, debba inquadrarsi nel n. 17) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto Iva e, di conseguenza, la cessione del prodotto va assoggettata a Iva con l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento.

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