15 Aprile 2021
Attestato requisiti albo tributi locali, per la proroga serve una legge primaria
Con due distinte risoluzioni il dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti in tema di iscrizione all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali. Con la risoluzione n. 3/Df è stato chiesto se la dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo per la riscossione delle entrate locali, da inviare alla direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale per la revisione annuale, può slittare dal 31 marzo al 1° luglio 2021, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica tuttora in corso. La risoluzione n. 4/Df, invece, riguarda le modalità di iscrizione nella sezione separata dell’albo da parte dei soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali.
Risoluzione n. 3/Df
Con un primo quesito è stato chiesto se l’invio della dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo per l’accertamento e riscossione entrate locali, che gli iscritti sono tenuti a inviare alla direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale ai fini della revisione annuale (articolo 18 del Dm n. 289/2000), può slittare dal 31 marzo al 1 luglio 2021.
Il dubbio nasceva dal fatto che fra le sospensioni dei termini, introdotte dal legislatore a seguito della crisi epidemiologica, era prevista anche la scadenza del 31 marzo 2020 per la revisione dei requisiti, come chiarito dalla risoluzione del Df n. 4/2020). La citata risoluzione precisava che andavano comunque considerate le disposizioni stabilite dalla legge di bilancio 2020 che, al comma 807, ha fissato nuove misure minime di capitale sociale e nel successivo comma 808 ha richiesto, inizialmente, entro il 31 dicembre 2020, l’adeguamento alle condizioni e alle misure minime indicate nel comma 807. In sostanza, l’istruttoria avviata a seguito della dichiarazione si sarebbe conclusa solo dopo l’integrazione del requisito relativo al capitale sociale.
In riferimento all’anno 2021, oggetto del chiarimento, il dipartimento Finanze precisa che il termine del 31 marzo (articolo 18 del Dm n. 289/2000) non è, allo stato attuale, suscettibile di essere prorogato se non attraverso un apposito provvedimento legislativo di rango primario. Va, però, considerato, che il termine entro il quale i soggetti iscritti devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni di cui al citato comma 807 della legge di bilancio 2020, è stato prorogato al 30 giugno 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della legge di bilancio 2021.
Si ripropone, pertanto, una situazione analoga a quella del 2020, poiché la direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale deve necessariamente attendere la scadenza di tale termine per concludere l’istruttoria sulla sussistenza dei requisiti cui è subordinata la verifica annuale dell’iscrizione nell’albo.
Da ultimo, evidenzia il Df, l’articolo 19 del Regolamento consente comunque ai soggetti iscritti nell’albo di partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di gestione delle entrate degli enti locali se presentano un’autocertificazione al posto dell’iscrizione all’albo. In tal caso, va evidenziato, l’inesistenza dei requisiti richiesti comporterà la decadenza dalle gestioni e la cancellazione dall’albo.
Risoluzione n. 4/Df
Con la risoluzione n. 4/2021 è stato chiesto al dipartimento Finanze di chiarire quali sono le modalità con le quali i soggetti che svolgono le attività di supporto propedeutiche alla gestione delle entrate locali possono iscriversi nella sezione separata dell’albo (articolo 1, comma 805 della legge di bilancio 2020), in attesa dell’emanazione del regolamento ministeriale in base al quale sono stabiliti i criteri di iscrizione obbligatoria.
Il Df premette che è difficile stabilire i tempi di emanazione del regolamento che istituisce la sezione separata, sul quale è stata raggiunta l’intesa presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali e che dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato.
Quindi, per superare l’incertezza e andare incontro alle necessità degli enti locali che vogliono procedere agli affidamenti e delle società che svolgono le attività in questione, i soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione provvisoria nell’albo (articolo 53 del Dlgs n. 446/1997).
All’atto dell’iscrizione, le società dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo (articolo 17 del Dm n. 289/2000), oltre al possesso delle misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria (articolo 1, comma 807 della legge di bilancio 2020), per l’esercizio delle attività propedeutiche in questione. Con l’iscrizione provvisoria, le società potranno così partecipare alle gare bandite dagli enti locali per l’affidamento delle attività propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali.
Infatti, l’iscrizione nell’albo costituisce ormai un requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi e lo svolgimento della relativa attività, considerando che la legge di bilancio 2020 ha previsto l’iscrizione di dette società in un’apposita sezione dell’albo.
Una volta emanato il citato decreto di cui all’articolo 1, comma 805, della legge di bilancio 2020 sarà perfezionata l’iscrizione delle società in discorso nell’apposita dell’albo.
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