Normativa e prassi

14 Aprile 2021

Moss utilizzato erroneamente: le istruzioni per rimediare

Primo passo ricalcolare e liquidare l’Iva secondo le modalità ordinarie. Versare interessi e sanzioni, con la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso, per omessa, incompleta o infedele comunicazione periodica. Rettificare la dichiarazione Iva trimestrale.
Con la risposta n. 246 del 14 aprile 2021 l’Agenzia delle entrate spiega a un contribuente come rimediare all’errato utilizzo del regime Mini one stop shop (Moss), la procedura semplificata che consente l’assolvimento degli adempimenti Iva online, utilizzabile dai soggetti passivi residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea, che effettuano i servizi elettronici o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione a favore di privati consumatori europei (B2C).

L’istante svolge su internet attività di commercio al dettaglio di beni acquistati da privati (B2C), italiani e comunitari, e applica la disciplina fiscale “vendite a distanza”. Il contribuente fa presente di non avere superato nel 2020 le soglie di protezione fissate da ciascuno Stato membro e di non aver optato per l’applicazione dell’Iva nel Paese Ue di destinazione. I prodotti venduti al momento della cessione si trovano in Italia, per cui le operazioni sono territorialmente rilevanti, ai fini Iva, nel nostro Paese.

L’istante, il 16 luglio 2020, sbagliando, ha presentato la dichiarazione relativa alle operazioni realizzate nel 2° trimestre 2020 tramite la procedura Moss, specificando le cessioni di beni destinate a clienti residenti in altri Paesi Ue e l’Iva dovuta secondo le aliquote proprie dei diversi Stati, e di aver eseguito, il 20 luglio 2020, il relativo versamento dell’imposta con addebito sul conto corrente. Nel presupposto che non sono stati superati i limiti delle vendite a distanza disposti in ciascun Paese membro e che l’Iva andava versata in Italia, le operazioni in questione non sono state inserite nella liquidazione e nel versamento dell’Iva effettuato il 19 agosto 2020, né sono state segnalate nella Comunicazione di liquidazione periodica Iva presentata il 9 settembre 2020, relative al 2° trimestre 2020.

Una volta accorto dell’errore – infatti la presentazione della dichiarazione tramite Moss, avvenuta il 16 luglio 2020, non è valida perché l’applicabilità del sistema da parte degli esercenti il commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, per cessioni superiori a 10mila euro verso gli Stati membri, è stata rinviata al 1° luglio 2021 – l’istante chiede come fare per mettersi in regola con gli obblighi dichiarativi e i relativi versamenti.

L’Agenzia delle entrate prima di fornire le istruzioni pratiche per correggere la posizione, delinea il quadro normativo essenziale che regolamenta l’imponibilità delle cessioni di beni, destinati a consumatori finali, residenti in altri Stati Ue, in base a cataloghi, per corrispondenza e simili. Punto di riferimento, in particolare, è l’articolo 41, comma 1, lettera b), del Dl n. 331/1993.
La norma, in sostanza, stabilisce che le tali cessioni sono imponibili ai fini Iva nello Stato di residenza del cedente se l’ammontare delle cessioni di beni spediti o trasportati nell’altro Stato membro non ha superato nell’anno precedente e non supera in quello in corso, i 100mila euro (o l’eventuale minore ammontare previsto da detto Stato), e sempre che il cedente non abbia optato per la tassazione nel Paese di destinazione.

Gli operatori nazionali, che forniscono servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di consumatori finali comunitari (B2C), per assolvere l’Iva dovuta in ciascun Stato membro, , e svolgere i relativi adempimenti, possono aderire, tramite specifica procedura online, al regime Moss senza doversi identificare nei vari Paesi Ue di residenza dei committenti privati.
Il contribuente registrato al Moss può trasmettere telematicamente le dichiarazioni Iva trimestrali, contenenti le informazioni dettagliate sui servizi elettronici prestati nei confronti di clienti situati in altri Stati Ue, e versare l’Iva dovuta. Sarà poi lo Stato in cui il contribuente è identificato a ripartire l’imposta tra i singoli Paesi dell’Unione sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni trimestrali.

L’ambito applicativo del regime, attualmente applicabile soltanto per il commercio elettronico diretto, dal 1° luglio 2021 (termine differito, con decisione del Consiglio Ue n. 1109/2020, rispetto all’originario fissato al 1° gennaio 2021) è stato ampliato per facilitare le vendite a distanza di beni nel territorio dell’Unione europea. Da tale data, il mini sportello ora operativo sarà sostituito da uno Sportello Unico più ampio, in cui sono compresi i regimi Oss, “One Stop Shop“, e Ioss, “Import One Stop Shop“, e farà spazio anche a vendite a distanza intracomunitarie di beni, di beni importati da territori terzi o paesi terzi e alcune cessioni interne di prodotti, nonché tutti i tipi di servizi B2C.

Nel caso in esame, l’istante ha utilizzato il regime quando non poteva farlo, per operazioni che dovevano essere dichiarate e liquidate secondo le modalità ordinarie. Per correggere la sua posizione, spiega l’Agenzia, dovrà:

  • ricalcolare l’Iva dovuta relativa al 2° trimestre 2020, computando nella liquidazione periodica anche le operazioni erroneamente dichiarate con il regime Moss
  • versare l’imposta dovuta, al netto di quanto già versato per il 2° trimestre, con il solo codice tributo 6032/2020, non detraendo quanto versato il 20 luglio 2020 tramite Moss, insieme agli interessi, calcolati dal giorno in cui il versamento doveva essere eseguito fino alla data di effettuazione, e alla sanzione stabilita o applicando il ravvedimento operoso
  • versare la sanzione prevista per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva potendo usufruire del ravvedimento operoso. Premesso che la sanzione va in ogni caso pagata, la regolarizzazione dell’errata effettuazione della comunicazione può avvenire prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, inviando la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, oppure direttamente con la dichiarazione annuale Iva (compilando il quadro VH) o successivamente alla sua presentazione
  • rettificare, la dichiarazione Iva trimestrale presentata tramite la procedura Moss, apportando le modifiche direttamente alla dichiarazione originaria attraverso il Portale Moss.

In occasione del controllo della dichiarazione rettificativa, l’eccedenza Iva versata in ambito Moss, sarà restituita direttamente dal Paese membro in cui il contribuente è identificato e, quindi, nel nostro caso, dall’Italia, se la rettifica è effettuata prima della ripartizione dell’imposta tra i Paesi Ue, dai singoli Paesi membri di consumo se la rettifica è avvenuta quando l’imposta è stata già suddivisa.

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