13 Aprile 2021
Invio telematico delle dichiarazioni, sì all’associazione di professionisti
L’associazione composta da avvocati e commercialisti iscritti ai rispettivi albi professionali, che si avvale per il servizio di trasmissione telematica di una società di servizi contabili, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati commercialisti, può richiedere l’abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni, a prescindere dalla sua reale composizione interna.
Tuttavia, la stessa non può apporre il visto di conformità né trasmettere dichiarazioni vistate, perché manca il requisito del controllo da parte dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Dpr n. 322/1998, cioè “Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;…”.
A loro volta, i commercialisti associati possono non richiedere una propria partita Iva e utilizzare quella dell’associazione per l’esercizio della professione, ma nelle attività connesse al visto di conformità (tenuta della contabilità e trasmissione telematica della dichiarazione vistata), non possono ricorrere ai servizi della stessa associazione, visto che non hanno il controllo della stessa.
Diversamente, potranno, come fanno attualmente, utilizzare la società di servizi, le cui quote sono possedute dai commercialisti stessi.
È il nocciolo della risposta – la n. 245 del 13 aprile 2021 – fornita dall’Agenzia delle entrate alla descritta associazione, che ha chiesto appunto se può essere ricompresa tra i soggetti incaricati all’invio telematico delle dichiarazioni e, se sì, se i commercialisti a essa associati, abilitati individualmente al rilascio del visto di conformità, possono utilizzare sia la partita Iva che l’abilitazione alla trasmissione telematica dell’associazione di cui fanno parte.
In subordine, qualora fosse esclusa dall’ambito degli abilitati, l’associazione ha anche domandato se gli stessi commercialisti sono legittimati a utilizzare l’abilitazione alla trasmissione telematica della società di servizi, di cui detengono la maggioranza del capitale sociale, e la partita Iva dell’associazione, senza, dunque, la necessità di acquisirne una propria. In tal caso, inoltre, l’istante ritiene che “i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità possano utilizzare, ai fini della garanzia di cui all’art. 22 del decreto 164/1999, la polizza assicurativa stipulata dallo Studio per i rischi professionali che preveda un’autonoma copertura a garanzia di questa specifica attività di assistenza fiscale prestata dai singoli professionisti”.
Riguardo alla possibilità per gli associati di utilizzare la garanzia dell’associazione istante o della società di servizi, l’Agenzia risponde richiamando quanto espresso nella circolare n. 28/2014, secondo cui “Il professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia …, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un’autonoma copertura a garanzia dell’attività prestata dai singoli professionisti e rispetti le condizioni sopra richiamate.
Anche in questo caso, il massimale della polizza assicurativa dovrà essere non inferiore ad euro 1.032.913,80 e, comunque, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate dai professionisti associati che hanno inviato la comunicazione alla Direzione regionale.
Il professionista che si avvale di una società di servizi può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società, a condizione che nella polizza assicurativa vengano indicate le generalità dei singoli professionisti che intendano avvalersene, ferme restando le valutazioni circa l’inerenza del costo ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa della società”.
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