Normativa e prassi

2 Febbraio 2021

Trasporto passeggeri via acqua: con i servizi extra, l’Iva è al 22%

Sconta l’aliquota Iva al 22% il servizio di trasporto comprensivo di altre prestazioni aventi finalità turistiche ricreative, come ad esempio la pesca, l’eventuale somministrazione del pasto o il noleggio di barche per escursioni. Si tratta infatti di una “prestazione unica generica” inscindibile rispetto al mero trasporto, alla quale si applica l’Iva ordinaria. È, in sintesi, il chiarimento fornito con la risoluzione dell’Agenzia n. 8/E del 2 febbraio 2021, a seguito dei quesiti pervenuti sul corretto trattamento Iva applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri via acqua rese dalle imprese armatrici.

“Mero trasporto” o “prestazioni complesse”
L’Agenzia ricorda, in via preliminare, che esistono i contratti di “mero trasporto”, che si esauriscono nel trasporto di persone da un porto di partenza ad un porto di arrivo senza alcun tipo di servizio aggiuntivo, come alimenti e bevande, servizi di guide turistiche, aperitivi o pasti completi a bordo delle imbarcazioni.
Altre imprese, invece, unitamente al trasporto passeggeri, forniscono ulteriori servizi, di diversa specie, obbligandosi, così, a prestazioni più articolate (“prestazioni complesse”). Si tratta di fattispecie in cui l’impresa, a fronte di un corrispettivo unitario, offre ai propri passeggeri anche ulteriori attività ricreative, solitamente aventi finalità/natura ricreativa, ad esempio la pesca sportiva, l’avvistamento cetacei, la somministrazione di pranzi e cene a bordo, l’organizzazione di eventi particolari con musica e pasti a bordo.
I quesiti pervenuti all’Agenzia riguardano il regime Iva da applicare alle due tipologie di contratto, e precisamente se possa valere l’esenzione impositiva, l’aliquota al 5 o al 10% o l’aliquota ordinaria al 22 per cento.

Quadro normativo
L’Agenzia ricorda che l’articolo 10, comma 1, n. 14), del Dpr n. 633/1972, nell’attuale formulazione, prevede l’esenzione Iva per “le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza”. La stessa disposizione puntualizza che “si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri”. L’esenzione trova conferma anche nella normativa comunitaria, precisamente nell’articolo 371 della direttiva 2006/112/Ce.
La disposizione interna, infatti, è stata riformulata dalla legge di bilancio 2017, in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esentate le sole prestazioni di trasporto di persone urbano, realizzate (per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare) mediante veicoli da piazza, essendone, invece, escluse quelle realizzate con “altri mezzi di trasporto abilitati”, che scontano invece l’aliquota del 5 per cento.
Infine, le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, diverse da quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), e da quelle esenti in base al citato 10, comma 1, n. 14), del Dpr n. 633/1972, sono incluse nella Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al Dpr n. 633/1972, con applicazione dell’aliquota ridotta al 10 per cento.

Esenzione, Iva al 5%, Iva al 10%
Alla luce del quadro delineato, continuano a essere ricomprese nel regime di esenzione, ai fini Iva, le prestazioni di trasporto urbano (che avvengono all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti oltre cinquanta chilometri) che siano effettuate mediante “veicoli da piazza” (quelli adibiti al servizio di taxi, ai quali sono equiparati gondole e motoscafi).
Per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi di quelli da piazza, che siano abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, si applica l’aliquota Iva del 5 per cento.
Sono soggetti, infine, all’aliquota del 10% i trasporti urbani di persone per vie acquee effettuate con mezzi diversi da quelli da piazza o diversi dai mezzi abilitati e a prescindere dal mezzo usato, tutti trasporti extraurbani.

“Prestazione complessa” Iva al 22%
L’Agenzia ritiene quindi che le disposizioni del decreto Iva richiamato in base alle quali il regime impositivo varia a seconda del mezzo utilizzato e del carattere urbano o extraurbano del trasporto, siano applicabili solo nelle ipotesi in cui le prestazioni rese dalle imprese armatrici soddisfino la definizione di “trasporto” del codice civile, cioè un contratto con cui “un soggetto trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso”, e a condizione che si tratti di “mero trasporto”.
Nella definizione di “trasporto di persone” occorre riferirsi anche alle ipotesi in cui il percorso effettuato coincida con rotte turistiche e il viaggio preveda la coincidenza fra porto di partenza e porto di arrivo.
È possibile, rileva l’Agenzia, applicare il regime di esenzione Iva o le aliquote ridotte anche se i  titoli di viaggio sono emessi a favore di gruppi organizzati, agenzie di viaggio o tour operator, a patto che il servizio reso dalle imprese armatrici rimanga esclusivamente il mero trasporto.

Al contrario, una “prestazione complessa”, che include ulteriori servizi con finalità turistico ricreative, non può considerarsi un’attività di trasporto vera e propria e dovrà scontare l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento. È il caso, ad esempio, delle gite turistiche con un unico corrispettivo comprensivo di altre prestazioni come l’animazione, pasti, visite, delle minicrociere senza attracco o delle uscite in barca finalizzate alla pesca che includono anche le consumazioni.
Ne può affermarsi, conclude l’Agenzia, che le ulteriori prestazioni sono accessorie rispetto a quella del trasporto, eventualità che consentirebbe loro di fruire dello stesso regime Iva. Per qualificare una prestazione di servizi accessoria a un’operazione principale, infatti, la stessa deve integrare e rendere possibile quest’ultima. Connessione che nel caso delle “prestazioni complesse” non può essere oggettivamente ravvisabile.

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