Normativa e prassi

16 Dicembre 2020

Sì al credito ex iperammortamento per il rinnovato trasporto a teleferica

Gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati da una società operante nel settore della lavorazione della pietra di dolomite, per ammodernare l’impianto di trasporto a teleferica che consente di portare da monte a valle la materia prima estratta, fruiscono del credito d’imposta che ha sostituito le discipline del super e iperammortamento (articolo 1, commi da 189 a 197, legge n. 160/2019). In sostanza, l’impianto in argomento rientra nell’allegato A della legge n. 232/2016. Questo e non solo nella risposta n. 586 del 16 dicembre 2020.
 
Non solo, perché la società istante ha chiesto anche lumi sull’individuazione del corretto coefficiente di ammortamento (articolo 102, del Tuir) fiscalmente rilevante applicabile al suddetto impianto, auspicando il riconoscimento di quello del 15% previsto per impianti simili in settori diversi (“Materiale mobile – Impianti a cavo e filoviario (filobus, funivie, teleferiche, ascensori, slittovie)” delle “Industrie dei trasporti e delle comunicazioni“) e non di quello del 12,5% applicabile allo specifico comparto in cui opera l’impresa (“impianti generici e specifici” delle “Industrie manifatturiere dei minerali non metalliferi“).
 
Ebbene, in merito a tale domanda, l’Agenzia ricorda, in linea di principio, che l’applicazione di un coefficiente di ammortamento previsto per un diverso settore di attività, in relazione a beni che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile, è ammesso esclusivamente nell’ipotesi di una mancata espressa indicazione del bene utilizzato, da parte del possessore, tra quelli ammortizzabili nel gruppo di appartenenza.
Quindi, considerato che, come sottolinea anche l’istante, la tabella ministeriale non prevede alcun coefficiente di ammortamento specifico, l’amministrazione conclude accordando l’utilizzo di quello del 15 per cento.
 
Tornando al quesito riguardante la possibilità di beneficiare del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, previsto al posto dell’iperammortamento (articolo 1, comma 189, legge n. 160/2019, l’Agenzia, trattandosi di una questione di rilevanza pluridisciplinare, prima di pronunciarsi nel senso auspicato dalla società istante, ha chiesto un parere in merito alla direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del ministero dello Sviluppo economico.
Questa, analizzati nel dettaglio gli investimenti programmati, in coerenza con quanto chiarito nella circolare congiunta Agenzia entrate – Mise, la n. 4/2017, riferita alla precedente disciplina dell’iperammortamento, ma i cui criteri generali sono valevoli anche agli effetti del nuovo credito d’imposta, ha dato il via libera alla fruizione del tax credit.
Un via libera condizionato, però, dal rispetto della regola dettata dalla circolare Mise n. 177355/2018, secondo la quale la società è tenuta a “…individuare correttamente la quota del costo sostenuto per la sostituzione/integrazione del componente proporzionalmente riferibile all’investimento che beneficia dell’iperammortamento in ragione della percentuale di “servizio” a esso fornito, rispetto al servizio totale disponibile…”. Questo, per quanto riguarda le voci di costo relative agli impianti e ai macchinari, inclusa l’apparecchiatura elettrica.
Infine, tra l’altro, il Mise ha ricordato che l’applicazione del credito d’imposta “è comunque subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei 5+2 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina e al loro mantenimento per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione” e che, inoltre, la società deve produrre una perizia tecnica semplice di un ingegnere o di un perito industriale, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo inferiore a 300mila euro, l’adempimento può essere costituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

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