6 Novembre 2020
Due anni accademici non bastano per usufruire della “sanatoria Aire”
Non può beneficiare del regime fiscale per lavoratori impatriati usufruendo della sanatoria prevista dall’articolo 5-ter del Dl n. 34/2015, il cittadino italiano che ha frequentato per gli anni accademici 2016 e 2017, un master all’estero senza iscrizione all’Aire e senza aver maturato il periodo minimo di residenza fuori dai confini ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Il quesito chiarito dalla risposta n. 533 del 6 novembre 2020 è di un cittadino italiano, laureato in Italia, che tra il 2016 a il 2017 ha vissuto all’estero per frequentare un master di due anni accademici, conseguendo il diploma a luglio 2017. In quel periodo l’istante non si è iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).
Rientrato in Italia per motivi di lavoro a settembre 2017, chiede se può usufruire della “sanatoria Aire” (articolo 5, comma 5-ter, Dl n. 34/2019) nonostante non abbia maturato un biennio di residenza fiscale all’estero secondo quanto prevedono le convenzioni contro le doppie imposizioni, visto che la sua permanenza fuori dal territorio si è limitata a due anni accademici.
La misura agevolativa richiamata si muove nell’ambito della normativa connessa al regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’articolo n. 16 del Dl n. 147/2015. Si tratta del trattamento fiscale di favore introdotto per incentivare il “rientro dei cervelli” nel nostro Paese.
La risposta in commento ripercorre la complessa evoluzione del beneficio modificato, in particolare, dall’articolo 5 del Dl n. 34/2015, che, tra l’altro, ha previsto l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’agevolazione per i “cervelli” trasferiti in Italia dal 30 aprile 2019.
In caso di rientro prima di tale data, come nella vicenda oggetto dell’interpello, le regole da rispettare sono quelle fissate dalla normativa vigente fino al 30 aprile 2019, secondo cui, a determinate condizioni, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.
In particolare, in tal caso, usufruiscono del taglio d’imposta i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra Ue con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali che:
a) hanno una laurea e hanno svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) hanno svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Al riguardo la circolare n. 17/2017 ha chiarito che “relativamente all’attività di studio, tale requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici”. Mentre i lavoratori “impatriati”, per accedere al regime, precisa la risoluzione n. 51/2018, devono essere stati non residenti per un “periodo minimo” precedente al rientro, “periodo minimo” che va inteso, spiega l’Agenzia, di almeno due periodi d’imposta di residenza estera.
Per quanto riguarda la sanatoria richiamata dall’istante, la misura agevolativa prevista dall’articolo articolo 5, comma 5-ter, Dl n. 34/2019, non ha inteso modificare il periodo di possesso del requisito della residenza all’estero, che nel caso dei cittadini delle ipotesi previste dall’articolo 16, comma 2, del Dl n. 147/2015 è di almeno due periodi di imposta, ma consentire di dimostrare il possesso di tale condizione in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, in assenza di iscrizione all’Aire.
L’istante, come da lui stesso dichiarato, non è in possesso del requisito della residenza di due anni all’estero prima del rimpatrio ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni. I due anni accademici, non sono sufficienti a soddisfare il requisito della permanenza fuori dallo Stato per un periodo minimo, circostanza che gli preclude la possibilità di accedere alla “sanatoria Aire”.
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