Normativa e prassi

25 Settembre 2020

Operazioni su piattaforma P2P Lending, i proventi vanno assoggettati a Irpef

Le somme percepite da un soggetto italiano a seguito di un investimento effettuato tramite una piattaforma “Peer-to-peer Landing” gestita da una società italiana che non è né un intermediario finanziario iscritto all’albo né un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia, devono essere assoggettate a Irpef, non potendo il gestore applicare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risoluzione n. 56 del 25 settembre.
 
L’istante fa presente che intende investire una somma tramite una piattaforma di Peer-to-peer Lending estera, gestita in Italia da una società, che si propone di selezionare una serie di richieste di finanziamento da parte di imprese nella forma di prestiti, a cui egli intende partecipare con il suo investimento. Chiede quindi il corretto trattamento fiscale da applicare ai proventi percepiti e le regole sul monitoraggio fiscale.
 
La tassazione dei redditi percepiti da persone fisiche a seguito di investimenti effettuati con questa tipologia di piattaforma è disciplinata dall’’articolo 1, commi 43 e 44, della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).
L’Agenzia evidenzia che il comma 43 ha inserito la lettera d-bis) al comma 1 dell’articolo 44 del Tuir, disponendo che i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia, sono redditi di capitale sui quali gli stessi gestori applicano la ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 26 per cento. Tali redditi, quindi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo da assoggettare a tassazione Irpef.
In sintesi per l’applicazione della ritenuta alla fonte è necessario che il soggetto finanziatore sia una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa e il gestore della piattaforma sia un intermediario finanziario iscritto all’albo o un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia.
 
Tuttavia, nel caso in esame l’investimento è effettuato tramite una piattaforma estera che non è gestita da un soggetto autorizzato dalla Banca d’Italia. di conseguenza sui proventi corrisposti all’istante non è applicabile la ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
L’Agenzia rileva quindi che tali somme sono riconducibili  fra i redditi di capitale come “gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti”, secondo le previsioni  dell’articolo 44, comma 1, lettera a) in quanto il finanziamento attraverso le piattaforme di P2P Lending è equiparabile al contratto di mutuo. L’istante, quindi, dovrà far concorrere i proventi in esame alla formazione del reddito complessivo da assoggettare a Irpef.
 
Riguardo il secondo quesito l’Agenzia rileva che il finanziamento qui descritto non rientra tra i prodotti finanziari, conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero ai quali si rende applicabile l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe). Di conseguenza l’istante dovrà soltanto adempiere agli obblighi sul monitoraggio indicando l’investimento detenuto sulla Piattaforma estera nel quadro RW del modello “Redditi Persone Fisiche” utilizzando il codice 14 relativo ad “altre attività estere di natura finanziaria” e barrando il campo “monitoraggio” al fine di non assoggettare a Ivafe l’investimento.

Operazioni su piattaforma P2P Lending, i proventi vanno assoggettati a Irpef

Ultimi articoli

Normativa e prassi 25 Giugno 2026

Giacenza del conto ai fini successori: irrilevante la contabilizzazione

Per determinare la base imponibile dell’attivo ereditario con specifico riferimento a un conto corrente contano le operazioni perfezionate prima della morte, anche se non contabilizzate Per l’imposta di successione gli eredi devono considerare le somme giacenti sul conto del de cuius al momento della morte.

Normativa e prassi 25 Giugno 2026

Agevolazioni compendio unico, occorre il trasferimento del diritto

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per ottenere i benefici fiscali connessi alla cessione di un fondo rustico, occorre che l’acquisto sia a titolo derivativo e non originario Con la risposta a interpello n.

Attualità 25 Giugno 2026

Insieme per le imprese e le università, partito il primo roadshow Entrate-Inps

Oggi a Roma è stato presentato il ciclo di incontri dedicati ai temi fiscali e previdenziali che i due enti svolgeranno nei prossimi mesi sul territorio, direttamente presso le sedi di aziende e atenei Ha avuto ufficialmente inizio questa mattina nella Capitale il primo roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori e le nuove generazioni.

Normativa e prassi 24 Giugno 2026

Perdite attese, deduzione diluita per i crediti con rischio 1 e 2

Quando si applica esclusivamente il modello delle perdite attese Ifrs 9, nel periodo 2026-2029 la svalutazione è calcolata al netto delle rivalutazioni già contabilizzate e ripartita in 5 anni Con la risoluzione n.

torna all'inizio del contenuto