29 Maggio 2020
Archiviata la Iuc, resta l’Imu Istruzioni e codici per versarla
In conseguenza dell’abolizione dell’imposta comunale unica (Iuc), prevista dall’ultima legge di bilancio, ma non altrettanto delle disposizioni relative all’imposta municipale propria (Imu – e anche alla tassa sui rifiuti Tari), con la risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia detta le istruzioni per versare quest’ultima con i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”.
A tal proposito, ricorda che con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 26 maggio sorso sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di versamento (vedi articolo “Tutte le modalità per versamento Imu, trattenimento e riversamento contributo”).
Detto questo, per esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari dei contribuenti, non estrae nuovi codici, ma “accredita” i vecchi, quelli istituiti con le risoluzioni nn. 35/2012 e 33/2013. Nello specifico:
“3912” denominato “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”
“3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”
“3914” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
“3916” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”
“3918” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
“3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”
“3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”
“3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
“3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.
Per esigenze di monitoraggio, con lo stesso documento di prassi, poi, istituisce un nuovo codice tributo per il pagamento, sempre tramite F24, dell’Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (articolo 1, comma 751, legge n. 160/2019):
“3939” denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
Nel modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati: nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento, barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto, barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo (se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, occorre barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”), nello campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre), nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA” (nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata).
Anche per i versamenti dell’Imu da effettuare tramite il modello F24Ep sono confermati gli stessi codici di una volta. Vale a dire::
“350E” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”
“351E” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
“353E” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”
“355E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
“357E” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”
“358E” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”
“359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
“360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.
Anche in questa ipotesi, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24Ep, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU” (valore G), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati: nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri): nel primo carattere, un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione), nel secondo carattere, un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (nessun ravvedimento), nel terzo carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999, nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Infine, la risoluzione precisa che per gli anni d’imposta fino al 2019, da specificare nell’apposito campo “Anno di riferimento” dei modelli F24 e F24Ep:, versamenti dell’Imu sono effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni nn. 35/2012, 53/2012 e 33/2013, quelli della Tasi utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni nn. 46/E e 47/E del 2014.
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