Normativa e prassi

29 Maggio 2020

Rimborso dell’eccedenza Iva: precluso alla stabile organizzazione

Una società, sede secondaria di una casa madre, che svolge per conto di quest’ultima funzioni di supporto locale all’attività di marketing e di promozione e cessioni e importazioni di beni in Italia, non può chiedere il rimborso del credito Iva generato a seguito degli obblighi dichiarativi Iva cui è tenuta in quanto stabile organizzazione. È la sintesi fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 160 del 29 maggio2020.

La società istante, in particolare, fornisce le seguenti precisazioni: di ricevere dalla casa madre, per lo svolgimento delle attività commerciali, un compenso basato sulla corretta politica dei prezzi di trasferimento (principio dell’arm’s lenght), di sostenere i tipici costi per il mantenimento della struttura operativa, come canoni di locazione, consulenza fiscale e contabile. Fa presente, inoltre, che la casa madre acquista prodotti da una società appartenente al gruppo per poi rivenderli a clienti principalmente italiani e, in misura minore a residenti Ue, che i beni importati in libera pratica in Italia col supporto di un operatore logistico terzo sono introdotti temporaneamente presso un suo magazzino privo della qualifica di deposito Iva, che la casa madre cede successivamente i beni, consegnandoli dal magazzino ai cessionari/soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia, e in minima parte ai residenti Ue, senza che l’istante intervenga nella movimentazione fisica delle merci e nel loro stoccaggio, e da tale magazzino i beni vengono spediti anche verso cessionari/soggetti passivi d’imposta stabiliti in altro Stato Ue, secondo modalità di cessione “domestica”.

La società istante premette che:

  • le prestazioni di servizi rese dall’istante nei confronti della casa madre esulano dal campo di applicazione dell’Iva
  • le cessioni “domestiche” dei beni importati in Italia sono soggette al regime dell’inversione contabile (articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972), per cui l’Iva dovuta in Italia è assolta dai cessionari italiani
  • la casa madre deve necessariamente operare mediante il numero di partita Iva attribuito all’istante, in quanto stabile organizzazione italiana, ai fini dell’assolvimento dell’imposta dovuta in sede di importazione dei beni in Italia, nonché degli adempimenti connessi alle cessioni intracomunitarie di beni con partenza dall’Italia. Di conseguenza, le cessioni intracomunitarie e le importazioni di beni in Italia con assolvimento dell’Iva in dogana sono necessariamente operate dall’istante, che è tenuto agli obblighi dichiarativi.

Ai fini della dichiarazione Iva, in particolare, l’istante rappresenta che la dichiarazione Iva 2019 evidenzia, per le operazioni riferibili all’istante stesso, un’eccedenza di imposta derivante da acquisti “domestici” soggetti a Iva e, per le operazioni riferibili alla casa madre, un’ulteriore eccedenza di imposta, per un totale indicato come imposta a credito da riportare in detrazione o in compensazione all’anno successivo.
Alla luce del quadro fornito chiede di sapere se può recuperare l’Iva a credito relativa alle operazioni riferibili alla casa madre e la corretta modalità di compilazione del quadro VX.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 30, secondo comma, del Dpr n. 633/1972  elenca, tassativamente, i presupposti che consentono la richiesta di rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale. Fra questi quello contenuto nella lettera e) prevede, in sintesi, che il rimborso spetti ai  soggetti non residenti e senza stabile organizzazione che si sono identificati ai fini Iva direttamente (ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto Iva) o tramite rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato. Al di fuori di tali casi il credito dunque deve necessariamente essere riportato in detrazione/compensazione nel periodo d’imposta successivo.
La norma parla chiaro, precludendo alla stabile organizzazione l’accesso al rimborso del credito Iva riservato esclusivamente a quei soggetti non stabiliti per i quali non sussiste alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito. Circostanza quest’ultima che si può verificare anche quando un soggetto non stabilito abbia una sede secondaria che non partecipi alla realizzazione delle operazioni poste in essere dallo stesso (articolo 53 del regolamento Ue n. 282/2011).

Nel caso in esame, bisogna tenere in considerazione che la stabile organizzazione ha assolto l’Iva in dogana per le importazioni dei beni in Italia, condizione necessaria per il perfezionamento delle operazioni effettuate dalla casa madre. Di conseguenza, l’istante, al pari degli altri soggetti passivi stabiliti, non può avvalersi del presupposto di cui all’articolo 30, secondo comma, lett. e), del decreto Iva e richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione annuale.
Quanto al quadro VX, lo stesso “contiene i dati relativi all’Iva da versare o all’Iva a credito e deve essere compilato unicamente nel modulo n. 01” (vedi istruzioni al modello Iva 2020). Quindi l’Iva a credito evidenziata nella dichiarazione annuale della società istante può essere riportata in  detrazione/compensazione all’anno successivo o, al ricorrere delle condizioni dell’articolo 30, comma 2 del decreto Iva, escluso il caso della lettera e), può essere chiesta a rimborso.

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