Normativa e prassi

14 Aprile 2020

Applicazione del “forfetario”: nella soglia solo redditi ordinari

Il titolare di una ditta che accede al regime forfetario e che nel 2019 ha ricevuto, oltre al reddito da pensione inferiore a 30mila euro, un arretrato Inps, in via straordinaria, per l’anno 2018 che gli ha fatto superare tale soglia, nel 2020 può continuare ad applicare il regime di favore in quanto i redditi straordinari e ordinari non si sommano. La causa ostativa all’applicazione di tale regime, infatti, secondo la quale non può avvalersi di tale tassazione il contribuente che nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti la soglia dei 30mila euro (articolo 1, comma 57, lettera d-ter), legge n. 190/2014) vale soltanto per gli emolumenti ordinari. 

L’Agenzia, con la risposta n. 102 del 14 aprile 2020, accoglie la tesi prospettata dall’istante che riteneva di poter continuare ad applicare nell’anno 2020 il regime forfetario in quanto il reddito da pensione percepito nel 2019 era inferiore alla soglia richiesta e che l’arretrato percepito nel 2019, ma riferito all’anno 2018, non doveva essere cumulato al reddito 2019. 

Il regime forfettario, ricorda l’Agenzia,  prevede una tassazione agevolata per contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014). La portata estensiva di tale tassazione è stata successivamente modificata dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145/2018) e chiarita fra l’altro dalla circolare n. 9/2019. 

Infine, la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n.160/2019) ha ritoccato ulteriormente l’ambito di applicazione del regime, precludendone l’accesso ai soggetti che “nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR citato, eccedenti l’importo di Euro 30.000” (articolo 1, comma 57, lettera d-ter), legge n. 190/2014).

Il caso in esame riguarda la percezione di un reddito da pensione dell’anno 2019 inferiore a 30mila euro e di un emolumento arretrato straordinario relativo a redditi dell’anno 2018 erogato dall’Inps. Per tali emolumenti, ricorda l’Agenzia, è previsto in presenza di determinati requisiti il beneficio della tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir). 

Alla luce di tale quadro normativo e di prassi, considerando che la causa ostativa di cui all’articolo 1, lettera d-ter), comma 57, legge n. 190/2014, richiama espressamente i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’Agenzia ritiene che ai fini della determinazione del limite dei 30mila euro, rilevino solo i redditi percepiti in via ordinaria. 
Di conseguenza, la fattispecie in esame non integra tale preclusione e l’istante, in presenza di tutti i requisiti richiesti, potrà applicare il regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.

Applicazione del “forfetario”: nella soglia solo redditi ordinari

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