Normativa e prassi

19 Ottobre 2026

Trattamento accessorio dipendenti Pa: chiarimenti sull’imposta sostitutiva

L’Amministrazione fiscale precisa il calcolo del requisito reddituale, l’inclusione delle pensioni, l’applicazione del limite di 800 euro e il rapporto con la tassazione separata

L’Agenzia delle entrate torna a occuparsi della disciplina agevolativa introdotta dall’articolo 1, comma 237, della legge di bilancio 2026, volta a incrementare il netto in busta paga dei dipendenti pubblici con redditi non superiori a 50mila euro. Con la risposta n. 186/2026 vengono fornite ulteriori indicazioni interpretative sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% prevista per il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

Il nuovo documento di prassi si pone in linea di continuità con la risposta n. 173/2026, che aveva già chiarito come il requisito reddituale di 50mila euro debba essere verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026, cui la misura agevolativa è espressamente circoscritta (vedi articolo “Trattamento accessorio dipendenti Pa: sostitutiva al 15% con soglia sul 2026”). La risposta in esame approfondisce ulteriori aspetti applicativi relativi alla determinazione della soglia reddituale, all’operatività del limite di 800 euro e al coordinamento della disciplina con la tassazione separata.

I quesiti sono stati presentati da un’Amministrazione pubblica in qualità di sostituto d’imposta, che ha chiesto di chiarire, in particolare, quale sia il periodo di riferimento per il limite di 50mila euro, se nel relativo computo debbano essere considerate anche le pensioni e gli assegni equiparati, come debba operare il limite di 800 euro previsto dalla norma e se il beneficio possa trovare applicazione con riguardo a somme suscettibili di tassazione separata.

Con riferimento al requisito reddituale, l’Agenzia richiama espressamente le conclusioni già raggiunte nella risposta n. 173/2026, ribadendo che il limite di 50mila euro deve essere verificato con riferimento ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2026. Il documento precisa, inoltre, che tale soglia deve essere determinata tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

Particolarmente significativa è la precisazione, secondo cui “il limite reddituale di 50.000 euro deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno 2026, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’articolo 49, comma 2, del TUIR”. La conclusione trova fondamento nella qualificazione operata dallo stesso articolo 49 del Tuir, che considera tali emolumenti redditi di lavoro dipendente.

Nello stesso passaggio l’Agenzia chiarisce, comunque, che la norma “esclude (…) che l’agevolazione sia applicabile anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR”. Restano quindi fuori dal perimetro applicativo della disposizione i redditi assimilati, non espressamente richiamati dal legislatore.

La risposta affronta, poi, il tema del limite massimo dei compensi assoggettabili all’imposta sostitutiva. Dopo aver richiamato quanto già affermato nella risposta n. 173/2026, l’Agenzia ribadisce che l’agevolazione riguarda le somme erogate nel 2026 entro il limite di 800 euro e precisa che, in assenza di ulteriori previsioni normative, “qualora siano erogati compensi per il trattamento economico accessorio di ammontare superiore al predetto importo, le somme eccedenti il limite di 800 euro sono tassate con le modalità ordinarie”.

Tale chiarimento, in sostanza, conferma che il superamento della soglia non determina la perdita del beneficio sull’intero trattamento accessorio. L’imposta sostitutiva del 15% continua, infatti, ad applicarsi sulla quota agevolabile, mentre soltanto l’eccedenza resta assoggettata all’ordinario prelievo Irpef e alle relative addizionali.

Infine, l’Agenzia esamina il rapporto tra il nuovo regime sostitutivo e la tassazione separata. Sul punto osserva che, per espressa previsione normativa, i compensi rientranti nell’ambito applicativo del comma 237 sono assoggettati all’imposta sostitutiva da parte del sostituto d’imposta, salvo rinuncia scritta del dipendente. Il documento precisa, infatti, che l’imposta sostitutiva “rappresenta il regime di tassazione che il sostituto applica sulla base della disciplina in esame, laddove sussistano i requisiti”.

Solo in caso di rinuncia espressa da parte del lavoratore, conclude la risposta, i trattamenti accessori potranno essere assoggettati a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera a), Tuir), qualora ne ricorrano i presupposti.


Fonte: FiscoOggi

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