30 Settembre 2026
Rimborsi delle spese mediche da enti: dati all’Agenzia solo in certi casi
L’invio non è dovuto se le somme erogate agli iscritti provengono da organismi finanziati con contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore che concorrono al reddito di quest’ultimo
Gli enti bilaterali non devono comunicare all’Agenzia i dati dei rimborsi sanitari erogati ai propri iscritti quando i contributi che finanziano tali prestazioni non hanno generato alcun beneficio fiscale per i lavoratori. In questo caso, infatti, le spese rimborsate si considerano rimaste a carico del contribuente e non rientrano nell’obbligo di trasmissione previsto dalla norma.
Con la risposta n. 178 del 30 settembre 2026, l’Agenzia delle entrate si è pronunciata sull’obbligo da parte degli enti bilaterali di categoria di trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno di riferimento, in applicazione del comma 25-bis dell’articolo 78 della legge n. 413/1991.
Il chiarimento è stato sollecitato da un Ente bilaterale che, intendendo erogare contributi ai propri iscritti, rimborsando le spese sanitarie da questi sostenute, ha chiesto se fosse obbligato a trasmettere i relativi dati all’Agenzia.
Infatti, al fine di precompilare in modo corretto i dati relativi alle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi e per evitare che il contribuente porti in detrazione o deduzione una spesa sanitaria non rimasta a suo carico, il richiamato comma 25-bis dispone l’obbligo, da parte di una serie di soggetti, di comunicare i dati dei rimborsi erogati, in relazione ai quali il premio o il contributo è stato dedotto dal reddito complessivo o non ha concorso allo stesso e, pertanto, la spesa sanitaria non è detraibile o deducibile.
La risposta dell’Amministrazione finanziaria, confermando quanto già espresso dalle principali circolari sul punto (la n. 54/E del 2002 e la n. 14/E del 2023), si è concentrata sul principio secondo cui laddove il rimborso delle spese sanitarie si riferisca a spese rimaste a carico del contribuente – intendendosi tali quelle rimborsate nelle ipotesi in cui i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di deduzione o detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito imponibile – non vi è obbligo di comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.
Con la precedente risposta n. 24/2018, l’Agenzia ha chiarito che i contributi versati a un ente bilaterale da un datore di lavoro concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. La norma in discorso, secondo il citato documento di prassi, ”non consente, quindi, di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali” (chiarimento che è stato confermato anche con risoluzione n. 54/E del 2020).
Nel caso in esame, come previsto dal Contratto provinciale di lavoro (Cpl) e dallo Statuto, le attività svolte dall’Ente sono finanziate mediante contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori stessi. In particolare, tali contributi sono direttamente versati dal datore di lavoro con diritto di rivalsa sui lavoratori della relativa quota di competenza e la quota a carico dell’azienda è parte integrante della retribuzione del lavoratore. Inoltre, come precisato dall’Ente, i contributi versati dal datore di lavoro concorrono alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del lavoratore e quelli versati dal lavoratore non sono deducibili fiscalmente ai fini dell’Irpef.
Ne consegue che, non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile fiscalmente ai fini dell’Irpef la quota contributiva versata dal lavoratore, le spese sanitarie rimborsate dall’Ente bilaterale debbano considerarsi “rimaste a carico” dei lavoratori. Pertanto, non sussiste in capo all’Ente alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate ai sensi dell’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413/1991.
Fonte: FiscoOggi
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