Normativa e prassi

3 Aprile 2026

Cpb dell’agente di commercio: non cessa con un acquisto di azienda

L’Agenzia conferma che le cause di decadenza previste dalla disciplina non riguardano i titolari di impresa individuale aderenti al Concordato preventivo biennale

Un agente di commercio che ha aderito al CPB per il biennio 2025­2026 e intende acquistare un’azienda operante nel settore dell’elaborazione elettronica dati potrà continuare a fruire del concordato. La disposizione normativa che prevede la cessazione dell’accordo (articolo 21 lettera b-ter del Dlgs n. 13/2026), infatti, fa riferimento alle operazioni straordinarie realizzate da società o enti e quindi non riguarda gli imprenditori individuali, come chiarito anche dalla Faq n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito delle Entrate.

È quanto chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 103/2026.

La persona che ha presentato il quesito, un intermediario nel campo del commercio di mobili, fa sapere che l’acquisto dell’azienda non comporterà un aumento di fatturato, in quanto è finalizzato a internalizzare il servizio di gestione degli ordini cliente, ora svolto in outsourcing mediante contratto di appalto di servizi.

L’Agenzia fa un quadro sulla disciplina agevolativa incluse le cause di cessazione che riguardano le ipotesi in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato”.

In conclusione, l’acquisto dell’azienda da parte dell’agente di commercio non determina la cessazione del concordato preventivo biennale perché la disposizione sulla decadenza dal beneficio non si applica alle imprese individuali.

L’Agenzia precisa, inoltre, che la risposta riguarda il caso di cessazione dal beneficio relativo al biennio 2025­2026 e non implica alcuna valutazione in merito all’adesione alla misura per gli anni successivi.

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