24 Marzo 2026
Legge annuale sulle Pmi, incentivo fiscale alle reti d’imprese
Approdata in Gazzetta ufficiale, contiene misure per le piccole e medie imprese e non solo. Ritoccato anche il regime di favore per i pensionati esteri che si trasferiscono nel Mezzogiorno
È approdata in Gazzetta ufficiale la legge annuale sulle piccole e medie imprese (legge n. 34/2026), che contiene misure di diversa natura a favore delle Pmi e non solo. Agli articoli 1, 24 e 26, la legge fa ricorso alla leva fiscale per favorire aggregazioni tra imprese, riordinare in chiave sistematica la disciplina delle start‑up e delle Pmi innovative e rafforzare l’attrattività dei centri urbani di medie dimensioni.
Agevolazioni fiscali per le reti di imprese (articolo 1)
Con il Dl n. 5/2009 è stato introdotto il cosiddetto contratto di rete. L’istituto ha la finalità di realizzare un programma comune di rete sulla base del quale due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. In tal senso esse si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a:
- collaborare in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese
- scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica
- oppure svolgere in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.
L’articolo 1 reintroduce, per il triennio 2026‑2028, un regime di sospensione d’imposta sugli utili accantonati a riserva e destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare delle reti di imprese. La misura riguarda le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4‑ter e seguenti, del Dl n. 5/2009, e vincola l’agevolazione alla realizzazione, entro l’esercizio successivo, degli investimenti previsti dal programma comune di rete, previamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale o, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto.
La quota di utili accantonata in un’apposita riserva non concorre alla formazione del reddito d’impresa, a condizione che la riserva non sia successivamente utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite o che non venga meno l’adesione al contratto di rete, entro il limite di 1 milione di euro annui per impresa. L’Agenzia delle entrate, in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla corretta esecuzione degli investimenti agevolati, con possibilità di revoca dei benefici indebitamente fruiti.
L’agevolazione può essere fruita a condizione che la rete non acquisti soggettività giuridica e nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. Per il periodo di imposta successivo, l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata applicata senza considerare l’agevolazione predetta.
L’obiettivo della norma è duplice. Da un lato si incentiva il ricorso al contratto di rete come strumento per accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese, in particolare di piccole dimensioni, favorendo investimenti comuni. Dall’altro si orienta l’utilizzo degli utili verso progetti di sviluppo coerenti con un programma comune di rete, sottoposto ad asseverazione esterna e a controllo fiscale mirato, in una logica di premialità condizionata alla reale attuazione degli investimenti programmati.
Delega sul riordino della disciplina di start‑up e PMI innovative (articolo 24)
Scorrendo la legge, l’articolo 24 conferisce al Governo una delega, da esercitare entro dodici mesi, per adottare un decreto legislativo recante un testo unico in materia di start‑up innovative, spin‑off, Pmi innovative, incubatori e acceleratori, nonché delle attività di filiera collegate (formazione, alta formazione, ricerca, sostegno e investimento). Il legislatore delegante individua una serie di principi e criteri direttivi che ruotano attorno a unificazione e razionalizzazione della disciplina, coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti e abrogazione espressa delle disposizioni divenute obsolete, prive di effettivo contenuto normativo o che hanno esaurito la loro funzione.
L’obiettivo è quello di costruire un quadro organico e sistematico, superando la stratificazione di interventi successivi e migliorando la coerenza logica e funzionale della normativa. Di particolare rilievo tributario, in questo senso, è il riferimento alla semplificazione, al riordino e al riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, l’efficacia dell’azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità.
La delega è assistita da una procedura rafforzata: parere della Conferenza unificata, parere del Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 17, comma 25, della legge n. 127/1997 e parere delle Commissioni parlamentari competenti, con possibilità di proroga del termine ove il parere parlamentare intervenga in prossimità della scadenza della delega. È prevista inoltre la facoltà di adottare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del decreto delegato, uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, ferma in ogni caso la clausola di invarianza finanziaria.
Estensione territoriale del regime agevolato di cui all’articolo 24‑ter Tuir (Articolo 26 comma 1)
L’articolo 26, rubricato “Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l’attrazione degli investimenti”, interviene sull’articolo 24-ter, comma 1, del Tuir che disciplina il regime fiscale opzionale per i pensionati esteri: in base a questa disciplina ,le persone titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, in un comune delle regioni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a una determinata soglia demografica, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva forfettaria con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, che si estende per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello in cui l’opzione diviene efficace.
La modifica apportata dall’articolo 26, comma 1, sostituisce il riferimento ai 20mila abitanti con 30mila abitanti, ampliando così la platea dei comuni nei quali è possibile fruire del suddetto regime agevolato.
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