20 Febbraio 2026
Legge di bilancio 2026 e imprese, opzione sulle riserve in sospensione
Ritorna la possibilità di affrancare le riserve e i fondi del bilancio al 31 dicembre 2024 in regime di sospensione di imposta, mediante il versamento rateale di un’imposta sostitutiva del 10%
La legge di bilancio 2026 riapre la possibilità per le imprese di affrancare in via straordinaria le riserve in sospensione di imposta esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024. L’articolo 1, commi 44 e 45, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) introduce infatti questa opzione, prevedendo il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.
Per tale operazione si rendono applicabili le disposizioni del decreto del viceministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025, che avevano ad oggetto il regime di affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
A che cosa serve l’affrancamento delle riserve
Con l’istituto dell’affrancamento, il legislatore fiscale consente a una società di “liberare” le riserve di utili accantonate in sospensione d’imposta (o comunque tassabili in caso di distribuzione) pagando un’imposta sostitutiva agevolata in luogo dell’aliquota Ires e Irap ordinaria.
Da quel momento, la riserva si considera già tassata e, pertanto, in caso di successiva distribuzione ai soci, la società è liberata da qualunque adempimento tributario.
La possibilità di affrancare le riserve non è una regola sistematica, ma viene attivata di volta in volta con una previsione legislativa ad hoc.
Ambito oggettivo e soggettivo
In linea generale, possono essere oggetto di affrancamento mediante versamento dell’imposta sostitutiva:
- i saldi attivi di rivalutazione, in sospensione d’imposta
- le riserve e i fondi, in sospensione d’imposta.
Si precisa che i saldi attivi di rivalutazione rappresentano contropartite contabili necessarie per bilanciare l’aumento di valore di beni già iscritti in bilancio. Tale procedura è regolata da specifiche disposizioni di legge ( “leggi di rivalutazione”), che permettono di allineare il valore contabile di un bene a quello di mercato, ottenendo contestualmente il riconoscimento fiscale del maggior valore verso il pagamento di un’imposta sostitutiva. Tali poste contabili possono costituire riserve in sospensione d’imposta, cioè assoggettate a tassazione solo in caso di successiva distribuzione.
In presenza di specifiche norme fiscali, infatti, i saldi, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta possono essere oggetto di affrancamento attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva che assicura la loro futura distribuzione o il loro futuro utilizzo senza ulteriori imposizioni erariali.
Via libera anche per imprese individuali, snc, sas ed equiparate, in contabilità ordinaria
La disciplina vale anche per le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e quelle a queste equiparate, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, in contabilità ordinaria. Con riguardo alle società di persone, l’importo oggetto di affrancamento si considera imputato per trasparenza ai soci, ancorché l’onere sia a carico del soggetto che esercita l’opzione (articolo 5 del decreto del Mef del 27 giugno 2025).
Trasformazioni societarie e stabili organizzazioni
Il decreto precisa che la disciplina in esame è utilizzabile anche nel caso di trasformazione da un soggetto Ires ad un soggetto Irpef in contabilità ordinaria e viceversa, nonché dalle stabili organizzazioni in relazione alle riserve rinvenibili nel rendiconto economico e patrimoniale (articolo 6 del decreto del Mef del 27 giugno 2025).
I termini della nuova agevolazione
La nuova legge di bilancio prevede la facoltà – già concessa in passato e, da ultimo, con il decreto legislativo n. 192/2024 – di affrancare in tutto o in parte i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta, purché esistano nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e residuino al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. In altri termini, l’affrancamento opera in relazione al minore importo tra quello delle riserve in sospensione esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e quello relativo al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. Come specificato nella relazione illustrativa al decreto del Mef del 27 giugno 2025, assume rilievo la data della delibera di attribuzione ai soci e non quella del pagamento.
Oneri dichiarativi e di versamento
Tale operazione fiscale, valida sia ai fini Ires che Irap, prevede il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10 per cento, che deve essere versata in quattro rate di pari importo alle seguenti scadenze:
- la prima rata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta (30 giugno 2026, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare)
- le altre rate entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi (30 giugno 2027, 30 giugno 2028 e 2 luglio 2029, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Quanto alle modalità attuative, la legge di bilancio estende espressamente al regime di affrancamento le disposizioni del decreto del Mef del 27 giugno 2025. Pertanto, l’opzione si perfeziona con l’indicazione in sede di dichiarazione dei redditi dell’ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi oggetto di affrancamento e della relativa imposta sostitutiva; quest’ultima, da versarsi in modo dilazionato, non richiede interessi per le rate successive alla prima (articolo 4 del decreto del Mef del 27 giugno 2025).
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