Normativa e prassi

17 Febbraio 2026

Zes unica: pronto il modello per fruire del contributo aggiuntivo

L’accesso al beneficio è riservato alle imprese che hanno inviato tempestivamente la comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025

Approvato, con il provvedimento del 16 febbraio 2025, emanato a seguito dell’ultima legge di bilancio, il modello di comunicazione necessario per ottenere il contributo aggiuntivo, erogato sotto forma di credito d’imposta, rivolto alle imprese che hanno già partecipato alla procedura relativa al credito Zes unica per l’anno 2025.

Per comprendere di cosa si tratta è utile ripercorrere il contesto da cui nasce. Nel 2025, le imprese che hanno effettuato investimenti nella Zes Unica sono state chiamate a trasmettere, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli interventi entro il 15 novembre dello stesso anno (vedi “Credito d’imposta Zes unica 2025: al via le comunicazioni integrative”). Sulla base delle comunicazioni pervenute, l’Agenzia delle entrate ha determinato, con provvedimento del 12 dicembre 2025, la percentuale effettivamente fruibile del credito Zes unica 2025, fissandola al 60,3811 per cento. Il Bilancio 2026 (articolo 1, comma 448, legge n. 199/2025) ha poi previsto un contributo aggiuntivo, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa, destinato alle stesse imprese, purché non abbiano beneficiato, per gli stessi investimenti, del credito d’imposta previsto dall’articolo 38 del Dl n. 19/2024.

Attraverso il modello approvato, denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella Zes unica”, le imprese devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver ottenuto il credito alternativo previsto dal richiamato Dl n. 19/2024. Inoltre, qualora dopo l’invio della comunicazione integrativa siano state riconosciute altre agevolazioni che incidono sull’ammontare del credito in argomento, l’impresa è tenuta a indicare nel modello il credito rideterminato in diminuzione, così da consentire all’Agenzia delle entrate di calcolare correttamente il contributo aggiuntivo spettante.

Il provvedimento chiarisce anche che eventuali aggiornamenti al modello o alle istruzioni saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia, che rimane il punto di riferimento per la consultazione della documentazione ufficiale.

La trasmissione della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026. Le imprese possono procedere direttamente oppure avvalersi di un intermediario abilitato. Una volta inviata la comunicazione, il sistema rilascia una ricevuta entro cinque giorni, che può attestare la presa in carico oppure lo scarto, indicando, in quest’ultimo caso, le motivazioni. Il provvedimento disciplina anche le situazioni in cui la comunicazione può essere sostituita o annullata, sempre entro il periodo previsto per l’invio, e stabilisce che le comunicazioni trasmesse oltre il termine sono automaticamente scartate. È prevista una sola eccezione: le rettifiche del quadro C, ammesse oltre la scadenza esclusivamente nei casi legati ai controlli antimafia e solo se presentate entro sessanta giorni dal rilascio della relativa ricevuta.

Il provvedimento individua, inoltre, alcune condizioni che determinano lo scarto automatico della comunicazione. Tra queste, la mancanza di una partita Iva attiva al momento dell’invio o l’assenza della precedente comunicazione integrativa, requisito essenziale per accedere al contributo aggiuntivo.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e solo dopo il rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico, con la quale l’Agenzia comunica il riconoscimento del diritto all’utilizzo. L’impresa può iniziare a compensare il credito dal 26 maggio 2026 e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno. Il provvedimento introduce inoltre una disciplina specifica per i casi in cui il totale dei crediti Zes spettanti – considerando anche quelli relativi agli anni precedenti – superi i 150mila euro. In tali situazioni, l’utilizzo del credito è subordinato alle verifiche previste dalla normativa antimafia e, qualora l’impresa non abbia reso determinate dichiarazioni nel modello, è necessario compilare il quadro C. Solo dopo l’esito positivo dei controlli l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito.

Il documento precisa, infine, che il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Qualsiasi utilizzo del credito oltre i limiti temporali o per importi superiori a quelli spettanti comporta lo scarto del modello, con comunicazione delle motivazioni al soggetto che ha effettuato l’invio.

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