11 Febbraio 2026
Bonus fusioni fondazioni bancarie, novità al passo con la normativa
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione dal 10 del mese successivo a quello in cui l’Acri avrà trasmesso all’Agenzia l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni
In linea con l’evoluzione normativa, il provvedimento firmato oggi, 11 febbraio 2026, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, modifica, semplificandole, le procedure applicative del credito d’imposta previsto per le fondazioni bancarie che incorporano altre fondazioni in difficoltà, definite con il precedente provvedimento del 18 dicembre 2023 (vedi “Bonus fusione fondazioni bancarie, definiti termini e modi di fruizione”).
Come prevede lo Statuto del contribuente, per agevolare la lettura delle nuove disposizioni, il documento riporta, inoltre, il testo coordinato dei due provvedimenti, mettendone in risalto le novità.
Il documento firmato oggi, in particolare, recepisce l’articolo 24 della legge n. 182/2025, che ha aggiornato la disciplina originaria prevista dall’articolo 1, commi 396 e seguenti, della legge n. 197/2022 (Bilancio 2023). Più nello specifico, i ritocchi riguardano le modalità con cui l’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna fondazione, e per conoscenza all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio (Acri), l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente, nonché la semplificazione delle modalità di utilizzo in compensazione del bonus riconosciuto alle fondazioni incorporanti beneficiarie dell’agevolazione. Al riguardo, sono stati eliminati gli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti dal punto 3.1 del provvedimento del 18 dicembre 2023 (“il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato”).
La misura, ricordiamo, vuole incoraggiare le operazioni di fusione che consentano di salvaguardare il ruolo delle fondazioni nei territori più fragili. Il beneficio consiste in un credito d’imposta, riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti, pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni in difficoltà incorporate. I crediti saranno attribuiti fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 6 milioni di euro l’anno per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. La somma può essere utilizzata in compensazione tramite modello F24 oppure ceduta a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza facoltà di ulteriore cessione.
Tornando alle novità, cambiano alcuni dettagli in linea con le modifiche normative. Le fondazioni incorporanti dovranno ora trasmettere all’Acri le delibere d’impegno all’erogazione entro il 31 dicembre degli anni 2025, 2026 e 2027 (e non più dal 2023) accompagnate dal progetto di fusione e dall’atto pubblico di fusione.
L’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio ha trenta giorni per inoltrare all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno presentato correttamente la documentazione per usufruire dell’agevolazione. L’Amministrazione finanziaria, entro i successivi trenta giorni, comunicherà l’ammontare del credito riconosciuto alle beneficiarie per ciascun anno indicato nelle delibere. Le incorporanti, a loro volta, hanno sessanta giorni di tempo dalla comunicazione del credito per effettuare i versamenti e trasmettere la relativa documentazione bancaria all’Acri. Quest’ultima, entro quindici giorni, invierà all’Agenzia l’elenco delle fondazioni che hanno realmente effettuato le erogazioni.
In caso di mancate erogazioni, anche parziali, da parte della fondazione, il credito viene annullato in misura proporzionale e le corrispondenti risorse finanziarie saranno rimesse in gioco e potranno essere riassegnate ad altre fondazioni rimaste escluse per esaurimento dei fondi disponibili.
Infine, un’altra novità di rilievo riguarda la tempistica per l’utilizzo del credito. Il provvedimento specifica che la somma potrà essere utilizzata – esclusivamente in compensazione – dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l’Acri avrà trasmesso all’Agenzia l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni.
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