Attualità

23 Ottobre 2025

730 integrativo a favore o “pari”, al Caf o professionista entro lunedì

Chi si accorge di una dimenticanza sul 730 presentato può rimediare con questo modello, ma solo se la variazione comporta un maggiore credito o minor debito oppure è ininfluente sulle imposte

Chi ha presentato il 730 ma si accorge di aver dimenticato di includere dei dati, come una spesa deducibile o detraibile oppure i dati sul sostituto d’imposta, ha tempo fino a lunedì 27 ottobre per presentare al Caf o a un professionista abilitato il 730 integrativo. Questa strada, però, è percorribile solo se la modifica/integrazione da effettuare genera un maggior credito (o un minor debito) oppure se non cambia l’esito dell’imposta.

Stessa scadenza anche per chi si accorge di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto oppure per chi si ritrova in entrambe le situazioni.

Integrazione “a favore” o ininfluente sull’imposta
Il nuovo 730 va presentato completo di tutte le sue parti e sul frontespizio va indicato il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo”. Il modello va presentato a un Caf o a un professionista abilitato non solo da chi si era avvalso della loro assistenza per l’invio del 730 “originario”, ma anche da chi ha presentato il 730 precompilato in autonomia, attraverso l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate, e anche da chi si era avvalso dell’assistenza prestata dal sostituto d’imposta.

Va detto che il contribuente dovrà esibire la documentazione necessaria per il controllo della conformità relativamente all’integrazione che viene effettuata, ma se l’assistenza sul 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta oppure il 730 precompilato era stato inviato in autonomia, occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione relativa alla dichiarazione.

In alternativa al 730 integrativo
Chi deve operare una modifica “a proprio favore” oppure ininfluente sulle imposte dovute, in alternativa può anche scegliere di ricorrere al Modello Redditi Persone fisiche 2025, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

Questa strada offre finestre temporali differenziate, che rimettono in gioco anche chi dovesse accorgersi della svista a distanza di molto tempo. Nello specifico, infatti, il modello Redditi può essere presentato alternativamente:

  •  entro il 31 ottobre (correttiva nei termini)
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa)
  • oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa –articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998 ). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

730 integrativo per correggere i dati del sostituto d’imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 27 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Stessa scadenza, infine, anche quando il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati necessari sul sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia che è necessaria un’integrazione e/o rettifica che comporta un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario. In questo caso nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio va indicato il codice 3.

Cosa fare se la modifica è a sfavore (minor credito o maggior debito d’imposta)
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione/rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, per rimediare può utilizzare esclusivamente il modello Redditi Persone fisiche.

Nel dettaglio, il modello Redditi Persone fisiche 2025 può essere presentato:

  • entro il 31 ottobre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà versare contestualmente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione in misura ridotta con il ravvedimento operoso
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa), sempre con il contestuale versamento con ravvedimento operoso
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – articolo 2 comma 8, del Dpr n. 322/1998 ). Anche in questo caso il contribuente dovrà pagare contemporaneamente tributo, interessi e sanzione ridotta secondo le regole del ravvedimento operoso.
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