23 Ottobre 2025
730 integrativo a favore o “pari”, al Caf o professionista entro lunedì
Chi si accorge di una dimenticanza sul 730 presentato può rimediare con questo modello, ma solo se la variazione comporta un maggiore credito o minor debito oppure è ininfluente sulle imposte
Chi ha presentato il 730 ma si accorge di aver dimenticato di includere dei dati, come una spesa deducibile o detraibile oppure i dati sul sostituto d’imposta, ha tempo fino a lunedì 27 ottobre per presentare al Caf o a un professionista abilitato il 730 integrativo. Questa strada, però, è percorribile solo se la modifica/integrazione da effettuare genera un maggior credito (o un minor debito) oppure se non cambia l’esito dell’imposta.
Stessa scadenza anche per chi si accorge di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto oppure per chi si ritrova in entrambe le situazioni.
Integrazione “a favore” o ininfluente sull’imposta
Il nuovo 730 va presentato completo di tutte le sue parti e sul frontespizio va indicato il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo”. Il modello va presentato a un Caf o a un professionista abilitato non solo da chi si era avvalso della loro assistenza per l’invio del 730 “originario”, ma anche da chi ha presentato il 730 precompilato in autonomia, attraverso l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate, e anche da chi si era avvalso dell’assistenza prestata dal sostituto d’imposta.
Va detto che il contribuente dovrà esibire la documentazione necessaria per il controllo della conformità relativamente all’integrazione che viene effettuata, ma se l’assistenza sul 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta oppure il 730 precompilato era stato inviato in autonomia, occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione relativa alla dichiarazione.
In alternativa al 730 integrativo
Chi deve operare una modifica “a proprio favore” oppure ininfluente sulle imposte dovute, in alternativa può anche scegliere di ricorrere al Modello Redditi Persone fisiche 2025, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.
Questa strada offre finestre temporali differenziate, che rimettono in gioco anche chi dovesse accorgersi della svista a distanza di molto tempo. Nello specifico, infatti, il modello Redditi può essere presentato alternativamente:
- entro il 31 ottobre (correttiva nei termini)
- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa)
- oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa –articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998 ). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
730 integrativo per correggere i dati del sostituto d’imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 27 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Stessa scadenza, infine, anche quando il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati necessari sul sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia che è necessaria un’integrazione e/o rettifica che comporta un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario. In questo caso nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio va indicato il codice 3.
Cosa fare se la modifica è a sfavore (minor credito o maggior debito d’imposta)
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione/rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, per rimediare può utilizzare esclusivamente il modello Redditi Persone fisiche.
Nel dettaglio, il modello Redditi Persone fisiche 2025 può essere presentato:
- entro il 31 ottobre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà versare contestualmente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione in misura ridotta con il ravvedimento operoso
- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa), sempre con il contestuale versamento con ravvedimento operoso
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – articolo 2 comma 8, del Dpr n. 322/1998 ). Anche in questo caso il contribuente dovrà pagare contemporaneamente tributo, interessi e sanzione ridotta secondo le regole del ravvedimento operoso.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.