22 Ottobre 2025
“Redditi 2025”, entro fine mese la presentazione per via telematica
Il 31 ottobre è l’ultimo giorno utile per trasmettere, nei termini stabiliti, la dichiarazione di redditi relativa al periodo d’imposta 2024 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

Ancora dieci giorni di tempo per trasmettere online il modello “Redditi 2025” in tutte le sue versioni. L’ultimo termine utile per evitare maggiorazioni è venerdì 31 ottobre 2025. L’obbligo riguarda un’ampia platea di contribuenti: persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali, società di persone, ed enti non commerciali. Il periodo d’imposta interessato è il 2024.
Entro lo stesso termine deve essere presentata, se dovuta, anche la dichiarazione Irap.
Stessa scadenza, inoltre, per l’invio della scheda che contiene le scelte del contribuente per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.
Nel dettaglio, il termine riguarda la dichiarazione Irpef delle persone fisiche, la dichiarazione dei redditi delle società di persone, e la dichiarazione Ires delle società di capitali e degli enti non commerciali. Per ogni categoria interessata un modello ad hoc, quattro in tutto:
La presentazione dei modelli può essere effettuata dal contribuente stesso, da un intermediario abilitato o da una società appartenente al gruppo in caso di gruppi societari, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione, il servizio telematico restituisce subito dopo l’invio un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file. La comunicazione che attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione arriverà successivamente, una volta verificata l’assenza di errori nel file trasmesso.
I modelli dichiarativi, approvati con quattro distinti provvedimenti dello scorso 17 marzo, sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate insieme alle relative istruzioni (in parte condivise per i modelli dedicati alle società e agli enti), ai software di compilazione e controllo e alle specifiche tecniche di trasmissione. Modelli e istruzioni sono disponibili anche in lingua slovena e tedesca.
“Redditi Pf”, occhio ai casi di esonero
Il modello “Redditi Pf” 2025 deve essere presentato dai contribuenti che nel 2024 hanno conseguito, in via generale, redditi d’impresa, di lavoro autonomo, redditi diversi, redditi provenienti da plusvalenze o trust, fondiari, di capitale e di lavoro dipendente e assimilati. La dichiarazione va inoltre presentata dagli obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come i titolari di partita Iva) anche se nel 2024 non hanno percepito nessun reddito.
Naturalmente fanno eccezione i contribuenti che, avendone i requisiti, hanno già presentato il modello 730/2025.
Prima di procedere con la dichiarazione, al contribuente conviene comunque controllare se per caso non rientri nelle ipotesi di esonero elencate nelle tabelle disponibili nelle istruzioni. Di regola la dichiarazione non deve essere presentata se l’Irpef dovuta non è superiore a 10,33 euro.
Ciò non toglie, che gli esonerati possano presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze d’imposta emerse dal modello 2024 o da acconti versati nello stesso anno.
La dichiarazione deve essere comunque presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. L’eventuale esonero salta anche nel caso in cui siano stati percepiti redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
Ricordiamo che, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di terzi, l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente il modello Redditi Pf precompilato anche per le persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati (vedi “Precompilata 2025 allo start: aperto il canale per l’invio”).
Inoltre, nell’area riservata del sito dell’Agenzia è disponibile l’applicativo “Redditi PF Web” e il software RedditiOnLine Pf che consentono la compilazione e l’invio del modello e la predisposizione dell’F24.
Novità per le società di persone
“Redditi Sp” è il modello con cui devono essere dichiarati i redditi delle:
- società semplici
- società in nome collettivo e in accomandita semplice
- società di armamento
- società di fatto o irregolari
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
- aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza o entrambi imprenditori)
- gruppi europei di interesse economico Geie.
Non deve essere invece utilizzato:
- dalle aziende coniugali non gestite in forma societaria. I coniugi devono presentare “Redditi Pf” compilando gli appositi quadri
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato. In questo caso va compilato il modello “Redditi Sc” o il modello “Redditi Enc”
- i condomini, che presentano il modello 770 quali sostituti d’imposta per le ritenute effettuate.
Ricordiamo che “Redditi Sp” va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell’anno di riferimento dalla società, per determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali, Irpef o Ires, dovute dai singoli soci.
Rispetto allo scorso anno il modello – come gli altri dedicati alle dichiarazioni dei redditi delle società e degli enti – ha dovuto fare spazio a numerose novità introdotte da interventi legislativi come il concordato preventivo biennale, le agevolazioni per i giovani agricoltori e la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione.
Nel predisporre la dichiarazione occorre, inoltre, fare attenzione, tra l’altro, alle modifiche al Tuir previste dal Dl n. 84/2025, con particolare riguardo all’eliminazione tra i redditi soggetti a tassazione separata delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo e l’inclusione tra i capital gain delle plusvalenze maturate con la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni.
Ricordiamo, infine, che gli esercenti arti e professioni e attività di impresa, che operano in attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono tenuti alla presentazione del modello Isa, che costituisce parte integrante di Redditi.
Il modello per dichiarare l’Ires delle società e degli enti commerciali
“Redditi Sc 2025” deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Ires relativa ai redditi conseguiti dalle società di capitali e dagli enti commerciali ed equiparati nel 2024.
In particolare, è riservato:
- alle società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative, comprese quelle che hanno ottenuto la qualifica di Onlus e alle cooperative sociali, alle società di mutua assicurazione, e alle società europee riconosciute dal regolamento (Ce) n. 2157/2001 e le società cooperative europee previste dal regolamento (Ce) n. 1435/2003, residenti in Italia
- dagli enti commerciali residenti, pubblici e privati, diversi dalle società, e dai trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
- dalle società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia.
Ma non solo. Lo stesso modello è utilizzabile per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi:
- delle società di gestione del risparmio, dalle imprese di assicurazione, dalle banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali istitutori di fondi pensione aperti e interni
- delle società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali secondo le previsioni dell’articolo 2117 del codice civile (Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza), se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti
- delle imprese di assicurazione per i contratti previsti dall’articolo 9-ter del Dlgs n. 124/1993 e dall’articolo 13, comma 2-bis, del Dlgs n. 47/2000.
La dichiarazione degli enti senza scopo di lucro
La dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali ed equiparati – ad esempio le Onlus – deve essere presentata tramite il modello “Redditi Enc”. In particolare, utilizzano “Redditi Enc”:
- gli enti non commerciali, pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti in Italia
- le Onlus – escluse le società cooperative – comprese le cooperative sociali
- le società e gli enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia
- i curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’Ires e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.
Devono, inoltre, presentare “Redditi Enc”, le società e gli enti non commerciali non residenti se nell’anno di riferimento della dichiarazione (2024) hanno prodotto in Italia redditi:
- d’impresa tramite stabili organizzazioni
- fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni)
- di capitale
- diversi
- di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia
- di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.

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