Normativa e prassi

22 Ottobre 2025

Cambio nome e/o cognome dall’estero: la richiesta sconta l’imposta di bollo

Questa regola vale indipendentemente dal canale di trasmissione della domanda. L’esenzione riguarda unicamente le istanze motivate da ragioni di ridicolo, vergogna o origine naturale

La richiesta di modifica del nome e/o del cognome, anche se presentata tramite consolato o ambasciata da cittadini italiani residenti all’estero, è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine (articolo 3 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972). Tale obbligo permane perché l’atto è diretto all’emanazione di un provvedimento amministrativo da parte del Prefetto, organo competente, e non si configura come atto adottato o ricevuto dagli uffici diplomatici o consolari. L’unica eccezione all’imposizione è prevista dall’articolo 93 del Dpr n. 396/2000, che esenta dall’imposta le istanze per nomi e cognomi che generano ridicolo, vergogna o che rivelano l’origine naturale. Al di fuori di questi casi tassativamente indicati, l’imposta di bollo è dovuta e non può essere esclusa per analogia o interpretazione estensiva.

Lo precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 267 del 22 ottobre 2025 fornita a un ente che dichiara di essere competente a ricevere e decidere sulle istanze di cambiamento del nome e/o del cognome presentate dai cittadini italiani, anche se residenti all’estero, i quali possono trasmettere la richiesta tramite il consolato o l’ambasciata di residenza. Considerando che tali istanze sono normalmente soggette all’imposta di bollo, l’ente chiede se, in virtù delle disposizioni del Dlgs n. 139/2024 – che dal 1° gennaio 2025 escludono dall’imposta gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari – anche le richieste di cambio nome e cognome e i relativi decreti (di affissione e concessione) siano esenti dal tributo.

Infine, chiede se i cittadini italiani residenti all’estero possano utilizzare il servizio @e.bollo per assolvere l’imposta.

La conclusione
L’imposta di bollo, ricorda innanzitutto l’Agenzia, è disciplinata dal Dpr n. 642/1972, che all’articolo 1 stabilisce l’assoggettamento degli atti, documenti e registri indicati all’articolo 3 della relativa Tariffa. Tale norma prevede che siano soggette all’imposta le istanze rivolte agli uffici e organi dello Stato per ottenere provvedimenti amministrativi, certificati, copie o estratti. Inoltre, con la risoluzione n. 100/2008, l’Amministrazione ha chiarito che rientrano in questa definizione tutti gli atti indirizzati alle amministrazioni per ottenere deliberazioni o provvedimenti.

Poi, aggiunge che la procedura per la modifica del nome o del cognome è regolata dal Dpr n. 396/2000, il quale, all’articolo 89 stabilisce che la domanda deve essere presentata al Prefetto della provincia di residenza o dove si trova l’atto di nascita. Il Prefetto, se ritiene la domanda meritevole, autorizza la pubblicazione nell’albo pretorio per trenta giorni consecutivi, come previsto dall’articolo 90. Trascorso tale termine, il Prefetto verifica la regolarità delle affissioni e delle eventuali notificazioni, valuta le opposizioni e provvede con decreto, come indicato all’articolo 92.

L’articolo 93 dello stesso decreto prevede l’esenzione da ogni tassa, compresa l’imposta di bollo, solo nei casi in cui la modifica del nome o del cognome sia motivata da ragioni di ridicolo, vergogna o origine naturale.

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