18 Agosto 2025
Focus sul nuovo Testo unico – 2 il punto sugli altri tributi indiretti
Il Tu, oltre al Registro, accoglie e riordina, aggiornandole, le disposizioni relative alle imposte ipotecaria e catastale, di successione e donazione e all’imposta di bollo

Novità per le modalità applicative delle imposte ipo-catastali, esplicitate le regole per la deducibilità dei debiti del defunto, eliminati i riferimenti non più attuali su carta bollata, marche da bollo e bolli a punzone, depennati i vaglia cambiari. Questo e altro nel nuovo Testo unico dedicato all’imposta di Registro a ad altri tributi indiretti.
Proseguendo nell’approfondimento di alcuni aspetti che catturano l’attenzione nella lettura del Tu, da segnalare, per quanto riguarda le imposte ipotecaria e catastale, che all’interno dell’articolo 79, al comma 1 è stato inserito un secondo periodo che rinvia all’articolo 1, comma 3, della parte I, della tariffa dell’allegato 1, in cui si prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro in luogo dell’imposta proporzionale indicata nel medesimo articolo 79.
È prevista, per coerenza sistematica, all’interno dell’articolo 86, riservato alla disciplina sui libri fondiari, l’introduzione di un comma 2, che riporta la previsione dell’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 139/2024, in base al quale “nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicità immobiliare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall’imposta ipotecaria”.
Nell’ambito dell’Allegato 2, con oggetto la tariffa delle imposte ipotecaria e catastale, si osserva che nella nota all’articolo 1 della tariffa viene inserita la disposizione già prevista dall’articolo 69, comma 3 della legge n. 342/2000, in base alla quale, ai trasferimenti di case di abitazione per i quali ricorrono i requisiti e le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa”, si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.
Inoltre, all’interno dell’articolo 2 della tariffa è stato eliminato il richiamo ai trasferimenti riguardanti gli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati in linea con le modifiche apportate dal Dlgs n. 23/2011, mentre all’articolo 3 della tariffa è stata inserita una nota a fini di coordinamento con l’articolo 1 della tariffa parte I dell’imposta di registro, di cui all’allegato 1.
Per quanto riguarda l’imposta sulle successioni, l’articolo 107, che recepisce l’articolo 22 del Testo unico sulle successioni e donazioni (Tus) ribadisce le modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 139/2024. Si tratta di disposizioni che fissano limiti alla deducibilità dei debiti. Il comma 2 prevede che i debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui l’importo è stato impiegato in determinati modi, previsti espressamente ex lege. Le condizioni per la deducibilità dei debiti contratti dal de cuius negli ultimi sei mesi, previste dall’articolo 22, non sono state modificate, ma semplicemente esplicitate, in quanto sono state indicate espressamente, con un intervento avente esclusivamente carattere di coordinamento normativo, le modalità di impiego che consentono la deducibilità dei debiti contratti dalla persona deceduta.
Inoltre, all’interno dell’articolo 110, che riporta l’articolo 25 del Tus, viene introdotto il comma 7, che recepisce il primo periodo dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 383/2001. In particolare, il comma 7 stabilisce il limite delle imposte ipotecarie e catastali applicate sugli immobili dell’asse ereditario, costituiti da terreni agricoli e montani. In base a tale norma, come riprodotta nel testo unico, “il totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate sugli immobili dell’asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore dei terreni medesimi assunto a base imponibile”.
L’articolo 112, che fa spazio all’articolo 27 del Tus, riproduce l’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 139/2024, e riguarda la possibilità di avvalersi di modalità semplificate per la predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione.
Ciò premesso, venendo ai profili di interesse ai fini dell’imposta di bollo, si segnala che l’articolo 142 provvede ad attualizzare il contenuto dell’articolo 4 del Dpr n. 642/1972; in tal senso vengono eliminati i riferimenti alle modalità di pagamento dell’imposta non più attuali e si fa riferimento alle caratteristiche e alle modalità d’uso del contrassegno telematico rilasciato dagli intermediari.
In particolare, sono stati eliminati i riferimenti, in quanto non più attuali, alla carta bollata, alle marche da bollo e ai bolli a punzone, e alle modalità straordinarie di assolvimento dell’imposta; le marche da bollo non risultano più attuali, in seguito alle modifiche apportate all’articolo 3 del dPR n. 642 del 1972, dall’articolo 1-bis, comma 10, lett. a) del dl n. 168 del 2004 e dall’articolo 1, comma 80 della legge n. 296 del 2006, che hanno introdotto il contrassegno telematico, che sostituisce a tutti gli effetti la marca da bollo.
L’articolo 159, al comma 3, recepisce l’articolo 1, comma 1108, della legge n. 178/2020. Tale ultima norma stabilisce che per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio è obbligato in solido il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia stato emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Nell’articolo 2 dell’allegato 3, con oggetto la tariffa dell’imposta di bollo, è stata inserita la nota 5, per effetto della quale sono incluse, tra gli atti soggetti a imposta di bollo nella misura fissa di 16 euro, le dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 285/1992, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 280, della legge n. 311/2004.
Dall’articolo 8 della tariffa sono stati eliminati i riferimenti ai vaglia cambiari e alle fedi di deposito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, non più attuali.
Per quanto riguarda la tabella dell’imposta di bollo, relativa ad atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, si fa presente che all’articolo 12 è stato eliminato il riferimento alla previsione di cui al n. 4, in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani, in ragione della soppressione recata dalla legge n. 431/1998.
Rimosso, inoltre, dall’articolo 13 della tabella, il riferimento alle “persone iscritte nell’elenco di cui all’articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173”, perché il richiamo all’elenco previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale n. 173/1945, non risulta più attuale.
L’articolo 19 fa posto al comma 6, che recepisce il contenuto dell’articolo 66, comma 5, terzo periodo, del Dl n. 331/1993, relativo all’estensione della disciplina, prevista ai fini dell’imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti riguardanti le operazioni di importazione ed esportazione, alle fatture e agli altri documenti relativi alle operazioni intraunionali.
Per quanto riguarda la parte relativa ai regimi agevolativi, si osserva che l’articolo 173, con riferimento ai benefici fiscali previsti, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per la piccola proprietà contadina (Ppc), prevede l’inserimento del comma 3, che recepisce l’articolo 1, comma 907, della legge n. 208/2015, al quale si deve l’estensione dell’applicabilità delle agevolazioni anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti prescritti dal comma 1.
Nell’articolo 175, dedicato a disposizioni per il personale imbarcato, già previste dall’articolo 2-undecies, comma 2, del Dl n. 564/1994, si è tenuto conto della previsione di cui all’articolo 15 della Tabella, allegato 1 del Testo unico, che recepisce il contenuto dell’articolo 2, comma 2 del Dlgs n. 139/2024, in merito alla mancanza dell’obbligo di chiedere la registrazione per i contratti di arruolamento previsti dall’articolo 2-undecies del decreto-legge n. 564/1994.
È pertanto eliminata nella formulazione della norma, per ragioni di coordinamento sistematico, la locuzione finale “ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica”.
L’articolo 197 prevede una norma di rinvio alle agevolazioni per il settore del cinema e dell’audiovisivo disciplinate dall’articolo 22, comma 1 della legge n. 120/2016, per gli atti ivi contemplati.
La disposizione non è stata trasposta nel Testo unico, in quanto integra un regime particolare per il settore del cinema, che riguarda una pluralità di imposte, con richiami tra loro correlati, e che in ragione dell’organicità del regime è parso opportuno mantenere unitario.
Si segnala infine, nell’ambito del Capo avente ad oggetto le disposizioni agevolative per gli eventi calamitosi, la presenza di una norma di rinvio (l’articolo 202) ad alcune agevolazioni, che non sono state inserite nel Testo unico in quanto contenute in disposizioni che presentano un ambito applicativo più esteso, riguardando anche altri tributi, diversi da quelli trattati nel Testo unico in esame.
fine
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 18 agosto 2025

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