18 Giugno 2025
Integratori alimentari: Iva al 10% con parere favorevole delle Dogane
L’aliquota Iva ridotta, pari al 10%, non può applicarsi in via generalizzata alle vendite di integratori alimentari, poiché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto Iva (Dpr n. 633/1972). Quindi, per l’eventuale applicazione dell’Iva al 10% è necessario analizzare la composizione di ciascun integratore e capire se lo stesso può rientrare nella voce doganale 21.06.90 che riguarda le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”. Infatti, l’aliquota agevolata può essere riconosciuta solo agli integratori classificati in detta voce, sulla base del parere reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 158 del 18 giugno 2025 a un quesito di interpello.
La domanda pervenuta all’Agenzia
Una società denominata Alfa dichiara di commercializzare bevande (acque) addizionate con specifici minerali in concentrato liquido e integratori alimentari a base di minerali in concentrato liquido (prodotti non destinati al consumo immediato, ma da diluire prima del consumo). Per garantire trasparenza e correttezza nella gestione fiscale, la società ha allegato sia le schede tecniche dettagliate dei prodotti — che ne descrivono composizione e destinazione d’uso — sia i pareri tecnici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativi alla classificazione doganale. Il dubbio rappresentato nell’interpello è la possibilità di applicare l’aliquota Iva ridotta al 10% per una serie di bevande/integratori:
- integratori a base di magnesio, zinco e iodio in concentrato liquido
- integratori a base di potassio, magnesio e zinco in concentrato liquido
- integratori a base di zinco, selenio e iodio in concentrato liquido
- integratori a base di potassio, calcio e manganese in concentrato liquido
- bevande (acqua) addizionate di iodio in concentrato liquido
- bevande (acqua) addizionate di magnesio in concentrato liquido
- bevande (acqua) addizionate di potassio in concentrato liquido
- bevande (acqua) addizionate di selenio in concentrato liquido
- bevande (acqua) addizionate di calcio in concentrato liquido
- bevande (acqua) addizionate di zinco in concentrato liquido.
L’Istante ritiene che tali prodotti rientrino nella categoria prevista dalla Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, che permette l’applicazione dell’aliquota del 10% per le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” (voce doganale 21.06 90.92). La società in via prudenziale precisa che ad oggi ha applicato l’aliquota al 22 per cento.
La risposta delle Entrate
L’Agenzia ricorda che con numerosi documenti di prassi (tra cui le risoluzioni 290/E del 2008, 383/E del 2008, e interpelli dal 2019 al 2023) è stato ribadito che agli integratori alimentari si applica l’aliquota Iva del 10% quando, sulla base del parere reso da Adm, è possibile classificarli nell’ambito della voce 21.06.90 ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e quindi ricondurli al numero 80 della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva. Il suddetto codice Nc 21.06 corrisponde infatti alla voce 21.07 della tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987.
L’Adm, sulla base della documentazione fornita dalla società e dell’istruttoria svolta anche attraverso i propri laboratori chimici, ha confermato che tutti i prodotti oggetto dell’interpello possiedono le caratteristiche delle preparazioni alimentari. Questi possono quindi essere classificati Nc 21.06.90.92, che riguarda “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né zuccheri o amidi in percentuali rilevanti”.
A sostegno di questa classificazione, l’Adm richiama anche la nota complementare al capitolo 21 e la nota esplicativa al sistema armonizzato, che indicano come integratori alimentari basati su minerali, vitamine e simili, privi di effetto terapeutico specifico, rientrino nella voce 21.06. Analogamente, le preparazioni toniche da diluire prima del consumo sono escluse dal capitolo 22 e ricomprese sotto questa classificazione.
Secondo la nota esplicativa alla nomenclatura combinata, capitolo 22, ”sono comprese in questo capitolo purché non si tratti di medicinali le preparazioni toniche che possano essere consumate direttamente come bevande, anche se sono assorbite in piccole quantità (in particolare a cucchiai). Tutte le preparazioni toniche non alcoliche che devono essere diluite prima del consumo come bevande sono escluse dal capitolo 22 e rientrano, generalmente, nella voce 21.06”.
Alla luce delle valutazioni tecniche svolte dall’Adm, l’Agenzia delle entrate conferma che i prodotti commercializzati dalla società Alfa — integratori e bevande minerali in concentrato liquido da diluire — possono essere soggetti all’aliquota Iva ridotta del 10% ai sensi del numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva.
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