18 Giugno 2025
Il decreto fiscale 2025 è Ufficiale e le sue disposizioni operative
Pubblicato, nella serie generale n. 138 della Gazzetta Ufficiale n. del 17 giugno 2025 il nuovo decreto fiscale (Dl n. 84/2025), contenente disposizioni urgenti in materia fiscale. I sedici articoli che lo compongono intervengono su vari ambiti del sistema tributario, coinvolgendo un po’ tutte le categorie di contribuenti, dalle imprese ai lavoratori, agli enti non profit, alle Pa. Il tutto è in vigore da oggi 18 giugno.
Di seguito, una sintesi delle misure.
Interventi sulle imposte dirette per lavoratori dipendenti e autonomi
L’articolo 1 del decreto apporta modifiche al trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e alla tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi. Ecco i principali cambiamenti:
- deducibilità delle spese di trasferta – le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute nel territorio dello Stato saranno deducibili subordinatamente al pagamento con strumenti tracciabili, come bonifici bancari o postali. Quelle sostenute all’estero, invece, saranno deducibili anche se versate con strumenti non tracciabili. La deducibilità delle spese di rappresentanza, come per le imprese, è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, sia in Italia che all’estero
- rimborsi spese – i rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto saranno inclusi nel reddito di lavoro autonomo imponibile se non pagati con strumenti tracciabili
- interessi e proventi finanziari – gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni saranno considerati redditi di capitale e non di lavoro autonomo, mentre le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società artistiche o professionali saranno classificate come redditi diversi
- modifiche alla tassazione delle società – le partecipazioni in associazioni e società artistiche o professionali saranno soggette a nuove regole fiscali, con impatti sulla determinazione del reddito.
Regime di riporto delle perdite fiscali
L’articolo 2 introduce significative modifiche al regime di riporto delle perdite fiscali, con risvolti sulle operazioni straordinarie come fusioni, conferimenti e scissioni, tra le quali:
- riduzione delle perdite riportabili – il calcolo della riduzione delle perdite viene semplificato, eliminando il riferimento al valore economico del patrimonio netto e sostituendolo con un criterio più diretto basato sul doppio della somma dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi
- fusioni– le perdite riportabili in caso di fusione saranno ridotte secondo il nuovo criterio, evitando i calcoli legati al patrimonio netto contabile
- applicazione alle società conferitarie – le società che ricevono conferimenti dovranno applicare le stesse regole previste per le società beneficiarie di scissioni, con riferimento al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio chiuso
- eliminazione di alcune restrizioni – viene eliminato il riferimento ai conferimenti d’azienda nelle limitazioni al riporto delle perdite, semplificando le operazioni di trasferimento di partecipazioni.
Deduzione fiscale per le nuove assunzioni
Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa, l’articolo 3 elimina il riferimento alle società collegate nel calcolo della deduzione fiscale per le nuove assunzioni. In particolare, le società collegate non potranno più essere incluse nel calcolo dell’incremento occupazionale. La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, quindi le imprese dovranno adeguare la loro pianificazione fiscale per le assunzioni già effettuate.
Novità in materia di società estere controllate (Cfc) e disallineamento da ibridi
L’articolo 4 apporta, invece, modifiche alla disciplina fiscale delle società estere controllate (Cfc), con l’obiettivo di allineare la normativa italiana agli standard internazionali di tassazione minima globale.
Previste novità anche per la disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi e il relativo regime premiale (articolo 5). In sintesi, l’intervento interviene sull’articolo 61 del Dlgs n. 209/2023 e fissa un termine unico, più favorevole al contribuente, per la predisposizione e la comunicazione della documentazione relativa ai periodi di imposta precedenti al 2023. La nuova scadenze coincide con quella prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2024 e sposta quindi di fatto il termine al 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Imu, proroga e sanatoria per i Comuni
In tema di Imu, arriva anche una proroga e sanatoria per i Comuni (articolo 6). Soltanto per il 2025, gli enti locali che entro il 28 febbraio 2025 non hanno approvato con delibera il prospetto delle aliquote Imu applicabili o hanno approvato, entro la stessa data le aliquote senza l’elaborazione del prospetto previsto, hanno tempo fino al 15 settembre 2025 per approvare le delibere in argomento, redatte tramite l’applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale.
Le conseguenti, eventuali, variazioni di bilancio, precisa la norma, saranno recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027.
Iva, aggiornamenti su reverse charge e split payment
In tema di Iva, il decreto amplia il reverse charge ai settori della logistica e del trasporto merci. In pratica, l’articolo 9, intervenendo sull’articolo 17 del decreto Iva, rimuove il requisito della prevalenza della manodopera con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a quest’ultimo riconducibili. La modifica, tuttavia, è subordinata all’approvazione dell’Unione europea.
All’articolo 10, inoltre, il decreto sancisce lo stop all’applicazione dello split payment per le società quotate Ftse-Mib della Borsa italiana identificate ai fini Iva a partire dalle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2025. Nel dettaglio, la modifica, derivante dalla scadenza dell’autorizzazione Ue, è stata effettuata con la soppressione della lettera d) del comma 1-bis, articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972.
Dichiarazioni 2024, termini di presentazione allargati
L’articolo 12 dispone che le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e Irap 2024, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se sono state presentate entro l’8 novembre 2024.
Più tempo per i versamenti da dichiarazione per soggetti Isa e forfetari
Per i soggetti Isa, compresi i soggetti aderenti al regimo di vantaggio (articolo 27 Dl 98/2011), e i soggetti in regime forfetario, l’articolo 13 sposta i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 30 giugno al 21 luglio 2025 e, quindi, al 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4 per cento.
Terzo Settore e imprese sociali
Al fine di dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (Comp) della Commissione europea, vengono apportate alcune modifiche al Codice del Terzo Settore (Dlgs n. 117/2017) e a quello delle Imprese sociali (Dlgs n. 112/2017).
In particolare, per il Codice del Terzo Settore:
- viene rimosso il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione per quanto riguarda le disposizioni fiscali indicate agli articoli 79 comma 2bis, 80 e 86
- viene stabilito che il regime fiscale del Terzo Settore si applicherà agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts) dal 1° gennaio 2026 (“a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025”).
Per il Codice delle Imprese sociali:
- viene stabilita l’applicazione delle misure fiscali e di sostegno economico (articolo 18) dal 1° gennaio 2026 (“a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025”)
- viene ridotto il perimetro delle disposizioni soggette all’autorizzazione della Commissione europea.
Agevolazioni per biodiesel e novità sulle accise
Infine, il decreto interviene sia in tema di agevolazioni sul biodiesel (articolo 7), con alcune modifiche al Dl 57/2023, sia in materia di accise (articolo 11), apportando modificazioni al recente decreto legislativo 43/2025.

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